Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29888 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29888 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Putelli Luigi, nato a Rovato 1’08/03/1967,
avverso la sentenza del 04/03/2015 della Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione limitatamente ai fatti commessi fino al 4 settembre 2007;
inammissibilità nel resto, annullamento con rinvio per la rideterminazione della
pena;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la
sentenza del Tribunale di Brescia che aveva condannato l’imputato per i reati di
truffa e frode informatica aggravati commessi in forma continuata dal
10/07/2007 al 14/08/2008, ritenendo provato che egli ed il coimputato
1

Data Udienza: 23/06/2016

separatamente giudicato Pontoglio Celeste avessero falsificato i moduli delle due
ditte presso le quali prestavano lavoro, anche accedendo abusivamente al
sistema informatico di quella ove svolgeva la sua attività il Pontoglio, al fine di
far risultare un conferimento di rifiuti presso quest’ultima inferiore a quello reale,
percependo un ingiusto profitto economico di circa 74 mila euro complessivi,
ritenuto di rilevante entità e con abuso di prestazione d’opera.
2. Ricorre per cassazione il Putelli, a mezzo del suo difensore, deducendo:

sentenza in quella del 13.3.2008 anziché in quella del 25.3.2008 come indicato
nel capo di imputazione;
2) violazione di legge quanto alla intervenuta prescrizione, non dichiarata dalla
Corte di Appello per le condotte commesse tra il 10/7/2007 ed il 4/09/2007,
motivo ulteriormente approfondito con i motivi nuovi ritualmente depositati;
3) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
delle circostanze aggravanti, al giudizio di bilanciamento tra circostanze, alla
determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Deve premettersi che la Corte di Appello ha congruamente motivato, senza vizi
rilevabili in questa sede, quanto alla procedibilità dell’azione penale ex officio, in
dipendenza della sussistenza delle aggravanti contestate; richiamando l’ingente
danno subito dalla società vittima dei reati (pari a circa 74.000 euro) e la
consapevolezza del ricorrente che il suo correo avrebbe commesso la frode
informatica senza la quale il loro comune disegno criminoso non avrebbe potuto
realizzarsi, così ritenendo estesa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 anche al
Putelli per effetto della norma di cui all’art. 59, comma 2 cod.pen..
2. Ciò posto, deve ritenersi fondato – ed assorbente rispetto agli ulteriori motivi
di ricorso – il secondo motivo inerente l’eccezione di prescrizione parziale dei
reati contestati in forma continuata.
In effetti, le condotte commesse dal ricorrente nel segmento temporale
compreso tra il 10/7/2007 – data di inizio della consumazione dei delitti ascritti ed il 4/09/2007, si sono prescritte prima della data di emissione della sentenza
della Corte di Appello; prescrizione maturata in sette anni e sei mesi dai fatti,
tenuto conto della proroga del termine.
La Corte non ha rilevato la prescrizione, secondo quanto dedotto dal ricorrente.
D’altra parte, non si può ritenere che le condotte poste in essere da quest’ultimo
avessero quella necessaria mancanza di soluzione di continuità tale da far
ritenere che si fosse trattato di un unico reato di truffa e frode informatica a
2
-•=cz• •

1) vizio di motivazione quanto alla data finale dei commessi reati, accertata in

consumazione prolungata o frazionata, con i noti effetti sul calcolo del termine
prescrizionale in tale evenienza.
Siffatta categoria concettuale è stata enucleata, ad esempio, nel caso di furto di
energia elettrica o di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Ipotesi contraddistinte da un’unica condotta illecita originaria posta in essere
dall’agente, capace di avere effetti duraturi nel tempo (rimanendo ai casi citati,
la condotta di allacciamento abusivo alla rete elettrica o di presentazione di false

un consapevole comportamento meramente omissivo rivelativo della
accettazione degli effetti illeciti della prima condotta.
Ma, nel caso in esame, si era trattato di una pluralità di singoli episodi, avvenuti
nel torno di tempo fissato dall’imputazione e non continuativamente ma quando
se ne presentava l’occasione, con un rinnovarsi, in ogni singolo caso, della
condotta illecita volta a falsificare i moduli cartacei ed i dati correlativi del
sistema informatico, così come correttamente indicato nella rubrica e ritenuto
nella sentenza impugnata attraverso l’indicazione dell’art. 81, comma 2,
cod.pen..
3. La fondatezza del secondo motivo – rendendo efficace il rapporto di
impugnazione generato dal ricorso – consente di dichiarare la prescrizione anche
delle condotte commesse successivamente alla sentenza di secondo grado,
maturatasi, al più tardi, il 14 settembre del 2015, sette anni e sei mesi dopo la
data finale del commesso reato, indicata dalla Corte di Appello in quella del
13.3.2008.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per
prescrizione.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.06.2016.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

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Il Presidente
Piercamillo Davigo

attestazioni per il conseguimento di contributi pubblici), alla quale era succeduto

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