Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29888 del 10/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 29888 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPRIOLI GIANLUCA N. IL 15/03/1987
avverso la sentenza n. 394/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ft è,,te t.t3
che ha concluso per
C

tk .$2_344. buk fr%4

Udito, per la paptcile, l’Avv
UditoddifensortAvv.

ek

lArQ

A Q, AtAi AC-00

O

(

o

(ei

Qt e2

e

ee,

Data Udienza: 10/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 16.11.2012, la Corte di Appello di Brescia – in
riforma della sentenza assolutoria, resa dal Tribunale di Brescia il 10.11.2011, nei
confronti di Caprioli Gianluca, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c),
cod. strada, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato – accogliendo
l’impugnazione del Procuratore Generale, dichiarava l’imputato responsabile del

reato ascrittogli, condannandolo alle pene di giustizia.
La Corte territoriale rilevava che risultava priva di pregio la tesi difensiva, in
base alla quale doveva escludersi la responsabilità del prevenuto rispetto al reato
contravvenzionale in addebito, atteso che Caprioli, prima di porsi alla guida del
mezzo, oltre ad aver bevuto bevande alcoliche, aveva pure fatto uso di un farmaco
contenente alcol. Al riguardo, il Collegio osservava che colui che assume farmaci di
tal genere deve astenersi dall’ingestione di alcol e, soprattutto, deve evitare di
mettersi alla guida di una autovettura.
Ciò posto, la Corte di Appello rilevava che gli esiti del test ematico effettuato
avevano consentito di accertare una concentrazione alcolemica pari rispettivamente
a 2,53 e 2,21 g/l; e considerava che lo spazio di tempo intercorrente tra il
momento in cui Caprioli era stato sottoposto al controllo e quello in cui era stato
effettuato il prelievo ematico non valeva ad inficiare l’attendibilità dei risultati ora
richiamati, tenuto anche conto del quadro sintomatologico presentato dal
prevenuto, sia al momento del controllo che al momento del prelievo ematico
effettuato presso il locale Ospedale. Al riguardo, il Collegio sottolineava che i
verbalizzanti avevano riferito che Caprioli, al momento del controllo, emanava un
forte alito vinoso e presentava un equilibrio precario; e che i medici della
poliambulanza, a due ore di distanza dal fatto, avevano annotato nel referto che
all’atto del prelievo ematico il giovane risultava obiettivamente più cosciente.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso
per cassazione Caprioli Gianluca, a mezzo del difensore.
Con unico motivo la parte deduce il vizio motivazionale. L’esponente
ribadisce che l’uso del medicinale Actigrip, da parte del Caprioli, ebbe certamente
incidenza sulla percentuale del tasso alcolemico, come accertata; e sottolinea che il
prevenuto, alcune ore prima del controllo, aveva effettivamente bevuto una modica
quantità di vino, durante la consumazione della cena.
Sotto altro aspetto, la parte contesta la motivazione espressa dai giudici del
gravame, laddove si è esclusa la rilevanza della teoria comunemente denominata
della curva alcolemica, al fine di verificare il reale tasso di alcol presente
nell’organismo del prevenuto, al momento in cui si trovava alla guida del veicolo, in
2

À

,

ragione dello spazio di tempo intercorso rispetto alla effettuazione del prelievo
ematico.
Considerato in diritto
3. Il ricorso in esame impone le considerazioni che seguono.
Soffermandosi sul primo ordine di censure, va premesso che la Corte
regolatrice ha chiarito, nel procedere all’ermeneusi dell’art. 186 cod. strada che vieta la
guida in stato di ebbrezza dovuta all’uso di bevande alcoliche, che si tratta di reato
contrawenzionale, punibile anche a titolo di colpa, con la conseguenza che la

mancanza di diligenza incide sulla valutazione della colpevolezza dell’agente, il quale
deve evitare di porsi alla guida di un veicolo previa assunzione di bevande alcoliche,
quando esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in
modo concomitante (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43729 del 12/07/2013,
dep. 25/10/2013, Rv. 257195).
3.1 Orbene, l’applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie
induce a rilevare che la valutazione effettuata dai giudici di merito risulta immune dalle
dedotte censure.
Ed invero, non risulta controverso che Caprioli ebbe a porsi alla guida del
veicolo Tg. BD800GV dopo aver bevuto del vino ed avere fatto consapevolmente uso
di un farmaco a base di alcol. Pertanto, il dato relativo alla concentrazione alcolemica
presente nell’organismo del prevenuto, come evidenziato dalle due prove effettuate,
risulta certamente rilevante, al fine di verificare la sussistenza dell’elemento materiale
del reato, discendente dalla oggettiva presenza di determinate percentuali di
concentrazione alcolemica. Né le circostanze di fatto, come riferite dallo stesso
deducente ed accertate in giudizio, date dal sinergico utilizzo di un preparato medicale
a base alcolica, oltre alla ingestione di vino, valgono ad escludere l’elemento
psicologico del reato contravvenzionale in addebito. Come sopra si è considerato,
invero, l’elemento psicologico del reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere
integrato anche dalla colposa condotta, data dalla assunzione di bevande alcoliche in
concomitanza con l’utilizzo di farmaci a base alcolica, prima di porsi alla guida di un
autoveicolo.
3.2 Del pari infondate risultano le ulteriori doglianze con le quali l’esponente
assume che la Corte di Appello abbia illogicamente disatteso la teoria difensiva, basata
sulla tesi scientifica della curva alcolemica, sulla scorta dei dati sintomatici riferiti dai
verbalizzanti rispetto al momento in cui Caprioli era stato sottoposto al controllo.
Ed invero, sul punto di interesse, deve osservarsi che la Corte territoriale ha
sviluppato una valutazione del complessivo quadro sintomatologico presentato
dall’imputato, riferito sia al momento del controllo stradale, sia al successivo momento
in cui venne effettuato, circa due ore dopo, il prelievo ematico. Ebbene, l’analisi
3

A

,

diacronica effettuata dalla Corte di merito risulta priva di manifesta illogicità. I giudici
del gravame, infatti, hanno considerato che i sintomi della intossicazione alcolemica
risultavano progressivamente attenuati. Sulla scorta di tale rilievo empirico, i giudici di
appello hanno ritenuto che la concentrazione alcolemica fosse in fase discendente, al
momento del prelievo; e che gli esiti dei test effettuati offrissero indicazioni significative,
anche rispetto al superamento di limiti soglia di cui all’ad. 186, comma 2, lett. c), cod.
strada, con riferimento al momento in cui Caprioli era stato sottoposto al controllo

3.3 A questo punto della trattazione deve allora osservarsi che il ricorso in
esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle
doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali,
dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione. Pertanto,
sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido
rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’ad. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie,
successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza di secondo grado è
stata resa in data 16.11.2012, mentre il termine di prescrizione pari ad anni cinque
risulta spirato il 14.09.2013).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle
richiamate valutazioni rese dai giudici del gravame, in ordine all’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato. Come noto, ai fini della eventuale applicazione
della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della
estraneità ad esso dell’imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e
delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella
sentenza della Corte di Appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi
della prova evidente dell’innocenza dell’imputato, ma sono contenute, anzi,
valutazioni di segno opposto.
4. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma in data 10 giugno 2014.

stradale da parte dei Carabinieri.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA