Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29886 del 28/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 29886 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOVELLETTI PATRIZIA N. IL 27/07/1958
nei confronti di:
GATTO SALVATORE N. IL 27/06/2011
avverso la sentenza n. 9741/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.•ut- ,y-ter
P
che ha concluso per eiv
cr- 21,k
cert-z-er;

Udito, per i parte civile, l’Avv
11,,t
ittrUdit•i4lifensor Avv.
k

v(-,‹

/4-4,

16, ceVIVer

P245-vvvi. Cs,t-eciz

( &

5a4„,„_,
cl,,„(„<_„,,,, aLett o, ii•Vdt §-~ Tt Axmx- ot4d( &A-,^-'vf (-(r- 7,<>,_

okA

Data Udienza: 28/03/2013

Ricorrente la parte civile NOVELLETTI Patrizia

Ritenuto in fatto
Con sentenza In data 6 marzo 2008, il Tribunale di Napoli, in
SEI di reclusione – doppi benefici di legge – ed al risarcimento dei danni in
favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, giudicandolo
responsabile dei delitto di cui all’art. 590 in relazione all’art. 583 comma 1° n. 1
cod. penj per aver cagionato, per colpa generica, alla predetta NOVELLETTI
Patrizia lesioni personali cui conseguiva una malattia con incapacità di attendere
alle ordinarie occupazioni per una durata di oltre nove anni a causa della
persistenza del dolore in sede lombare nonché del conseguente affaticamento
pisco-fisico con insorgenza di stato ansioso per la mancata risoluzione della
sintomatologia dell’Instaurarsi di una gastrite, anche con un episodio di tipo
emorragico, dovuto alle reiterate prescrizioni di terapia antidolorifica.
All’imputato in particolare si addebitava, dopo aver dimenticato, per imprudenza
e per negligenza, una garza di grosse dimensioni nel corso dell’intervento
chirurgico dallo stesso effettuato il 30 maggio 1995 (rectius: il 6 giugno 1995)
all’interno della lesione chirurgica praticata alla paziente in sede paraspinale
destra (condotta non punibile per intervenuta prescrizione ), di aver omesso di
formulare, versando egualmente In colpa generica, nel corso delle numerose
visite cui fu sottoposta la paziente dal 1995 fino al 2003, una corretta diagnosi
(nonostante i numerosi referti neuroradiologici che documentavano la presenza
immutata della lesione ) e quindi di aver omesso di eseguire l’ esplorazione
chirurgica e l’esportazione del corpo estraneo che avrebbe consentito di far
cessare la protratta ed intensa sintomatologia dolorosa, perdurata
costantemente «l dall’intervento chirurgico del 1995 fino a quello di rimozione
del corpo estraneo eseguito il 27 luglio 2004; fatti accertati in Napoli dal 1995
fino al 2003.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 27 giugno 2011, in accoglimento del
proposto gravame, assolveva l’imputato con la formula:” perché il fatto non
sussisten,evidenziando

il difetto di prova della responsabilità del sanitario

giacchè, da ‘un lato,nel corso degli otto anni in cui la paziente fu sottoposta ad
esami strumentali ed a trattamento clinico specialistico, a nessuno dei medici
che ebbero ad occuparsi del caso, sopravvenne il dubbio che ” la formazione
ovoidale che si vedeva a lato della colonna vertebrale fosse causata da un corpo

composizione monocratica, condannava GATTC/ Salvatore alla pena mesi

estraneo ” e posto che, dall’altro, la ” rimozione della garza non ha fatto cessare
i dolori, me solo l’intervento di stabilizzazione effettuato in epoca molto
successiva anche alla rimozione della garza.”
Ha quindi conclusivamente affermato la Corte distrettuale che ” la presenza del

corpo estraneo e la sua mancata rimozione fino al 2004 sono stati solo un fatto
accidentale che non ha causato l’evento, ma che non aveva alcuna influenza
sulla persistenza del dolore e sull’affaticamento psico – fisico della parte lesa. ”
Propone ricorso per cassazione la parte civile NOVELLETTI Patrizia articolando
per vizi di motivazione, così sintetizzate.
Con il primo motivo denunzia la ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe
erroneamente pronunziato l’assoluzione dell’imputato sul rilievo della ritenuta
insussistenza del nesso di causa,obliterando di tener conto, a differenza del
Giudice di prime cure, delle consulenze medico – legali espletate ad iniziativa
della stessa parte civile e del P.M. nonché della testimonianza del prof.
Bortoluzzi che sottopose la paziente ad intervento chirurgico il 25 luglio 2004,
onde procedere all’asportazione dell’ascesso formatosi a cagione del corpo
estraneo ( garza ) dimenticato nella stessa zona interessata dal precedente
intervento chirurgico eseguito dall’imputato. Da siffatte emergenze era invero
emersa, ad ;avviso della ricorrente, la dimostrazione che le colpose omissioni
diagnostiche, e le colpose scelte terapeutiche ascritte all’imputato furono la causa
dell’ 80% del disturbi rachidei e radicolari da cui la donna fu affetta per nove
anni oltrechè dei diuturni sintomi dolorosi, diminuiti (anche se non totalmente)
dopo l’intervento di asportazione dell’ascesso in dipendenza della condizione
patologica di instabilità della colonna, già di per sé pregiudizievole, sulla quale, a
seguito dei danni provocati dalla presenza del corpo estraneo per nove anni, era
stato poi difficile operare In modo ottimale.
Con il secondo, motivo, si duole la ricorrente della mancata assunzione di una
prova ritenuta decisiva ovverosia della perizia medico-legale, finalizzata ad

due censure per vizi di violazione della legge sostanziale e processuale nonché

accertare le cause della sintomatologia dolorosa patita dalla stessa parte civile
nonché la ricorrenza del nesso di causa; perizia invero già espletata nel giudizio
d’appello e poi dichiarata inutilizzabile della stessa Corte distrettuale, su
eccezione della difesa, per una riscontrata violazione di ordine processuale.
Censura quindi la parte civile la contraddittorietà e la illogicità della motivazione
della relativa ordinanza 27 giugno 2011.
Conclude quindi per l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ai soli
effetti civili.

considerato in diritto

2

-4

Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con il conseguente onere del
pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ex art. 616 cod.
proc. pen.
Osserva il Collegio, quanto alla prima censura, che la sentenza impugnata
appare del tutto immune dai lamentati vizi di violazione di legge e dai vizi
motivazionali, in punto all’esclusione della colpevolezza dell’imputato.
L’incipit dell’ iter argomentativo della Corte distrettuale prende correttamente
avvio dalla preliminare ed ineludibile indagine in tema di nesso di causa. Ferma
sopravvenuta prescrizione – della individuazione del

sanitario che si rese responsabile di aver dimenticato per negligenza in sito, la
garza – zaffo, nel corso dell’intervento chirurgico eseguito sulla Novelletti il 6
giugno 1995 o successivamente nel corso della medicazione dell’ascesso, la
Corte d’appello ha poi

esaustivamente e perspicuamente verificato che

mancava la Prova certa del fatto che ” i dolori e le difficoltà che ha accusato la

Nove/letti derivassero dalla presenza della garza a livello di L4 ed L5 della
colonna vertebrale e che l’omessa diagnosi abbia cagionato l’evento “. In ordine
alla prima questione,si è sostenuto, con motivazione ex se congrua e coerente
con le rIsultanze, che fino all’intervento chirurgico eseguito dal prof. Bortoluzzi il
27 luglio 2004 In Brescia, non si era proceduto ad “approfondire la natura della

formazione” evidenziata dall’esame della risonanza magnetica, eseguito fin dal
19 aprile 1996, descritta, nei diversi referti, come “raccolta fluida circoscritta ”
estesa a livello di L3 ed L4 ed altresì qualificata, in esito ad ulteriori indagini
diagnostiche eseguite con mezzi radiologici o con la TAC, come “formazione

ovoidale” ovvero ” grossolanamente ovoidale ”

oppure ancora come ”

formazione solifla da ritenere in rapporto ad un ematoma “.

Né, secondo

quanto accertato dai consulenti del P.M., siffatta omissione era addebitabile a
colposa negligenza od imperizia dei diversi medici specialisti che ebbero a
visitare la paziente e a sottoporla a numerosi esami strumentali e clinici
successivamente all’intervento chirurgico eseguito il 6 giugno 1995
dall’imputato,come analiticamente riportato nella cronistoria clinica della
paziente, riportata nella motivazione di entrambe le sentenze di merito. Peraltro
va rimarcato che la motivazione della sentenza impugnata ha opportunamente
messo in luce che fu lo stesso imputato, dal quale la paziente era ritornata in
data 27 maggio 2003, per una nuova visita, pur ponendo la diagnosi, formulata
In precedenga anche dagli altri sanitari, di” lombosciatalgia cronica in soggetto

trattato chirurgicamente “, a richiedere ” una valutazione neurochirurgica della
presenza di un sacco durale abnormemente grosso come evidenziato dalla RNM ”
inviando la donna dal neurologo prof. Cioffi. Questi per primo formulò specifiche
indicazioni per l’asportazione chirurgica , al pari del dott. Catani che visitò la
Novelletti successivamente, in data 15 luglio 2004. Ma la stessa paziente,

3

l’irrilevanza – per la

ricoverata per tale scopo, il 19 giugno 2003, decise di non sottoporsi a detto
trattamento chirurgico, dimettendosi volontariamente dal luogo di cura e rifiutò
altresì di sottoporsi all’esplorazione chirurgica prescritta dal dott. Catani circa un
anno dopo. L’esportazione della garza fu quindi eseguita solamente in data 27
luglio 2004 in sede di intervento chirurgico eseguito dal prof. Bortoluzzi, in
Brescia. Fu possibile pertanto accertare che “l’ascesso era formato da un c9ii -o

estraneo ( una garza ) intorno alla quale si era formato tessuto cicatriziale “.

Da

siffatte emergenze la Corte d’appello ha tratto il logico e ragionevole

tempo compreso tra l’intervento chirurgico eseguito dall’imputato e quello di
asportazione del corpo estraneo ( garza ), la Novelletti non sia stata afflitta da
dolori continui e non altrimenti risolubili ( che, in caso contrario, non l’avrebbero
Indotta a rifiutare controlli e trattamenti chirurgici indispensabili a rimuovere la
formazione presente in prossimità della colonna vertebrale ed evidenziata fin dal
19 aprile 1996 e quindi ad individuarne la verosimile causa ) tantopiù che la
paziente,sodgetta ad ernia del disco recidivante, già aveva subito nel 1990 e nel
1986 due Interventi nella stessa sede.
Quanto infine ali’ individuazione della causa dell’evento nell’omessa diagnosi, ha
sottolineato la motivazione della sentenza impugnata che ” nemmeno dopo

l’intervento dl rimozione della garza da parte del prof. Bortoluzzi il 19 giugno
2004 ( rectius: 27 luglio 2004) i dolori e le difficoltà della Nove/letti erano
cessati “, come ammesso dallo stesso sanitario sentito in qualità di teste; dolori
Invece cessati solamente in esito all’intervento di stabilizzazione della colonna
vertebrale, eseguito ” in epoca molto successiva anche alla rimozione della

garza ” .

La mancata rimozione del corpo estraneo quale elemento accidentale

e non quale causa o concausa dell’evento – ritenuta dai Giudici di seconda
istanza – ha peraltro trovato inequivoco avallo nelle valutazioni medico – legali
compiute dai consulenti del P.M. che ebbero a rilevare che i deficit neurologici
riscontrati in sede di esame obiettivo non erano riconducibili alla persistenza del
corpo estraneo in sede paraspinale essendo risultata ”

la neoformazione

extra vertebrale senza rapporti diretti con il sacco durale e le radici spinali ” .
Inoltre, attesa la sostanziale sovrapponibilità egualmente evidenziata nella
citata consulenza tecnica – ” tra l’attuale obiettività neurologica e quella

riportata nell’esame obiettivo preparatorio descritto nella cartella clinica del 1995
( Preordinato evidentemente all’intervento chirurgico eseguito dall’imputato )
affermarono i periti che le obiettività patologiche accertate nella paziente
fossero la conseguenza di una patologia degenerativa della colonna vertebrale di cui la paziente era portatrice da molto tempo prima dell’intervento eseguito
dall’imputato il 6 giugno 1995 – causata “dalla grave e continua compressione

radicolare da parte di materiale emiario “.

4

convincimento ( fondato su condivisibili massime di esperienza ) che, nell’arco di

Ne discende quindi che, recepito l’insegnamento dettato dalle Sezioni Unite
penali di questa Corte con la sentenza n.30328 del 2002, Franzese, deve
escludersi la sussistenza di una relazione eziologica tra l’omissione e l’evento,
facendosi applicazione, nel caso di specie, di un criterio di alto od elevato grado
di credibilità razionale o di probabilità logica mediato dal richiamo dei principi
ricavabili dal sapere scientifico specificamente riferibile al thema decidendum. La
riprova si trae dal c.d. giudizio controfattuale di guisa che, qualora,in esito a
tempestivo accertamento della natura del corpo estraneo ( garza) presente in

si fosse anche proceduto all’immediata rimozione chirurgica dello stesso,
cionondimeno l’evento doloroso e le altre conseguenze pregiudizievoli connesse
allo stato ansioso non sarebbero state per ciò solo eliminate e neppure ridotte,
trovando esse causa efficiente nella patologia preesistente da cui la Novelletti era
affetta anteriormente.
Neppure è possibile far risalire eziologicamente alla condotta commissiva ascritta
all’imputato la responsabilità in ordine alla causazione della gastrite atteso il
difetto di prova della responsabilità dell’ imputato quanto all’omessa diagnosi
della presenza del corpo estraneo e quindi alla ritardata rimozione chirurgica
dello stesso, in ciò non risiedendo la causa dei dolori e delle sofferenze
lamentate dalla Novelletti da fronteggiarsi mediante la somministrazione di
farmaci antidolorifici Fans, ” notoriamente gastrolesivi ”

In ogni caso – ha

opportunamente sul punto altresì osservato la Corte d’appello – neppure era
certo che il Gatto fosse stato il solo medico che ebbe a prescrivere detti farmaci,
avendo egli comunque sempre associato dette prescrizioni a gastroprotettori.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Alla stregua di un orientamento
consolidato e prevalente della giurisprudenza di legittimità ( cfr. Sez. 4 n.4981
del 2003; Sez, 6 n.37033 del 2003; Sez. 4 n.14130 del 2007 ) atteso il
carattere” neutro” della perizia, come tale sottratto alla disponibilità delle parti
e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può la stessa farsi rientrare nel
concetto di prova decisiva. Di talchè la statuizione di diniego non è censurabile

ex art. 606 lett. d) codice di rito, trattandosi di giudizio di fatto insindacabile in
sede di legittimità, ove sorretta da adeguata ed esaustiva motivazione. Nel caso
di specie, come riferito nello stesso ricorso, la Corte d’appello, con motivazione
congrua ed appropriata, ha ritenuto superfluo disporre nuovamente la perizia (
una volta dichiarata la inutilizzabilità dell’incombente già espletato per vizio di
forma ) sulla base della ” copiosa documentazione in atti ”

effettivamente

esaminata e valutata dagli stessi Giudici di seconda istanza, come confermato
dalla diffusa ed analitica motivazione della sentenza.

5

prossimità della lesione chirurgica risalente all’intervento compiuto dall’imputato,

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma,lì 28 marzo 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA