Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29886 del 23/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29886 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Colicigno Tonino, nato a Stio il 17/05/1936,
avverso la sentenza del 12/01/2015 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
uditi i difensori:
avv. Maurizio Laudante, per le parti civili, che ha concluso associandosi alle
richieste del Procuratore generale, insistendo nelle conclusioni di cui alla
comparsa conclusionale che deposita, rimettendosi alla Corte quanto alle spese;
avv. Stefano Baldini, per il ricorrente, che ha concluso riportandosi ai motivi di
ricorso ed ai motivi aggiunti e chiedendone raccoglimento;

1

Data Udienza: 23/06/2016

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, confermando la
responsabilità dell’imputato per il reato di appropriazione indebita aggravata e
continuata ascrittogli, dichiarava non doversi procedere in ordine alle condotte
commesse fino al 31.7.2007 per intervenuta prescrizione e rideterminava la

il risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite.
La Corte riteneva provato che l’imputato, tra il 1998 ed il 2008, abusando
dell’incarico di tenere la contabilità della Proget Ricami s.r.I., si fosse appropriato
di somme ingenti di danaro, pari complessivamente ad oltre 90 mila euro, a lui
consegnate a più riprese per provvedere al pagamento di tributi inerenti la detta
società, causando un rilevante danno.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo:
1) violazione di legge in relazione all’art. 429 cod. proc. pen., con nullità del
decreto di citazione per il giudizio di appello e di tutti gli atti consequenziali, per
insufficienza delle indicazioni in esso contenute nella parte in cui si dava
all’imputato avvertimento che non comparendo si sarebbe proceduto in sua
“assenza”, anziché in sua “contumacia”;
2) violazione di legge e nullità dell’ordinanza del Tribunale di Firenze emessa
all’udienza del 30.4.2012 e di tutti gli atti consequenziali, per avere il Tribunale
rigettato l’istanza di rinvio di quell’udienza nonostante il legittimo impedimento
dell’imputato per motivi di salute siccome documentato;
3) violazione di legge e nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello,
non essendo stato notificato l’atto all’ultimo domicilio eletto dall’imputato ma a
quello precedente;
4) vizio della motivazione poiché la Corte, pur a fronte di una specifica richiesta
di assoluzione formulata con i motivi di appello rispetto al biennio 1998-2000,
non avrebbe adottato alcuna motivazione limitandosi a ribadire l’intervenuta
prescrizione del reato già dichiarata in primo grado fino al 2004;
5) vizio di motivazione in ordine alle ragioni per le quali era stato disposto il
risarcimento del danno nei confronti delle parti civili Izzo Pasquale, Izzo Carla,
Ippolito Anna e Izzo Valentina, senza alcuna prova che costoro l’avessero subito,
le condotte essendo state realizzate in danno della sola Proget Ricami s.r.I.;
6) vizio della motivazione in ordine alla mancata determinazione della pena
base;
7) con i motivi nuovi il ricorrente ha sostenuto essere maturata la prescrizione
con riguardo a tutte le condotte contestate;
2

Fr/

pena inflitta all’imputato in mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre

Si dà atto che è stata depositata memoria difensiva nell’interesse delle parti
civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Quanto al primo motivo, si ritiene che l’indicazione contenuta nel decreto di

comparendo egli sarebbe stato giudicato in “assenza” anziché in contumacia, sia
del tutto sufficiente rispetto allo scopo della indicazione.
Che è quello di avvertire l’imputato che la sua mancata comparizione all’udienza
non determina una stasi processuale ma che le norme del codice di procedura
penale prevedono che il processo continui.
L’introduzione della nuova legge sul processo in absentia, che ha portato
all’indicazione della quale la difesa si duole, non introduce, sotto l’indicato
profilo, alcuna differenza; al contrario, prevede norme più di favore per
l’imputato in relazione all’accertamento della sua effettiva conoscenza del
processo rispetto alla precedente disciplina regolativa dei casi di contumacia.
2. In ordine al secondo motivo, la Corte ha correttamente rilevato che nel
verbale dell’udienza del 30/4/2012, facente fede fino a querela di falso, non è
specificata espressamente la volontà dell’imputato di presenziare a quell’udienza,
resa necessaria dal fatto che egli era stato dichiarato contumace all’udienza
precedente.
Dovendosi ricordare che la giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide,
ritiene pacificamente che la scelta dell’imputato di rimanere estraneo al
processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che in caso di
rinvio dell’udienza non possa far valere un impedimento a comparire per la
prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler
partecipare al processo (Sez. 2, n. 2559 del 19/12/2014, dep. 2015, D’Angelo,
Rv. 262282; Sez. 2, n. 44214 del 18/10/2013, Conte, Rv. 257504).
Peraltro, con dovizia di argomentazione, alcune delle quali del tutto obliterate in
ricorso, la Corte di Appello si attardava a dimostrare l’assenza di prova in ordine
all’assoluta impossibilità a comparire dell’imputato dovuta a motivi di salute non
adeguatamente documentati.
3. Quanto al terzo motivo, risulta dalla documentazione allegata al ricorso, che
l’imputato aveva eletto domicilio, per la seconda volta, nell’ambito di un
procedimento davanti al Tribunale del riesame in relazione ad una misura
cautelare reale cui era stato sottoposto.

3

6ì,,/

citazione per il giudizio di appello, inerente l’avvertimento all’imputato che non

Mentre il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato notificato al
primo domicilio eletto.
Tanto, però, non comporta alcuna nullità della notificazione del decreto di
citazione indicato – che, peraltro, sarebbe di tipo generale a regime intermedio e
quindi tardivamente invocata in questa sede per la prima volta – poiché è
pacifico, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che l’elezione di domicilio
resa in un altro procedimento, anche geneticamente collegato a quello per cui si

13/06/2013, Tognetti, rv. 256533; Sez. 6 n. 49498 del 15/10/2009, Santise, rv.
245650).
4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato, dal momento che la
Corte, rispettando i parametri di cui all’art. 129 cod. proc. pen. stante
l’intervenuta declaratoria di prescrizione fin dal primo grado di giudizio per le
condotte commesse fino al 2004, ha espressamente precisato, a fg. 14 della
sentenza impugnata, che anche nel biennio 1998-2000 (come per tutto il
restante periodo), l’imputato si era appropriato di somme di denaro della Proget
Ricami omettendo di provvedere a versamenti per oneri fiscali cui era dovuto.
Richiamando, in proposito, uno specifico documento agli atti (la relazione del
commercialista De Crescenzo), del quale il ricorrente non ha fatto alcun cenno,
così dimostrando la genericità del suo assunto.
5. In ordine alle censure sul risarcimento del danno alle parti civili, occorre
precisare che Izzo Valentina era legale rappresentante della Proget Ricami,
società offesa dalla condotta illecita del ricorrente, mentre le altre parti civili
rivestivano la qualità di soci e, dunque, legittimati a costituirsi come parti civili e
danneggiati dal reato aventi titolo ad essere risarciti in quanto titolari del bene
giuridico costituito dall’integrità del patrimonio sociale (Sez.2, n. 45089 del
10/11/2009, Oggioni, rv. 245694; Sez. 5, n. 42871 del 21/11/2002, Cambrini,
rv.224131).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide,
è inammissibile, in quanto generico, il motivo di ricorso per cassazione che abbia
censurato la statuizione relativa alle spese del processo in favore della parte
civile, omettendo di indicare [come nella specie] la specifica violazione di voci
tabellari ipoteticamente liquidate in forma eccedente i minimi tabellari (Sez. 6, n.
50260 del 25/11/2015, T., Rv. 265658).
6. In ordine al motivo sulla pena, deve sottolinearsi che la Corte l’ha determinata
in misura complessiva pari a sei mesi di reclusione rispetto ad un massimo di tre
anni, ricomprendendo nel calcolo anche le contestate aggravanti, ritenendo tale
pena “proporzionata” al fatto.

4

Pyv

procede, non riverbera i suoi effetti su quest’ultimo (Sez. 5, n. 28691 del

Tale motivazione è esente da censure, poiché in tema di determinazione della
pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale,
non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice,
essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena [o, come
nella specie, a quello analogo di proporzionalità], nel quale sono impliciti gli
elementi di cui all’art.133 cod.pen. (sez.4, n. 46412 del 05/11/2015,
Scaramozzino, rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv.

7. Quanto alla intervenuta prescrizione, la Corte di Appello l’ha già dichiarata con
riguardo alle condotte commesse fino al 31 luglio del 2007.
Tutte le condotte commesse dall’i agosto del 2007 in poi, fino alla fine del 2008
secondo la contestazione, risultano essersi prescritte (calcolando il termine di
sette anni e sei mesi così prorogato ex art. 161, comma 2, cod.pen.) a partire
dall’i febbraio del 2015; dunque, successivamente alla data di emissione della
sentenza impugnata (12.1.2015).
Per il che, trattandosi di prescrizione maturata successivamente alla
conclusione del giudizio di secondo grado, l’inammissibilità degli altri motivi
riverbera i suoi effetti anche sull’eccezione in esame, atteso che, secondo
costante giurisprudenza della Corte di cassazione, l’inammissibilità del ricorso
per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art.
129 cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di
prescrizione nelle more del procedimento di legittimità (sez.2, n.28848 del
08/05/2013, Ciaffoni; sez.4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni; Sez.U, n. 32
del 22/11/2000, De Luca).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento/00
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, nonché alla
rifusione delle spese a favore delle parti civili Projet Ricami s.r.I., Izzo Valentina,
Ippolito Anna, Izzo Carla e Izzo Pasquale, liquidate in complessivi euro 5.000,00
oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, CPA e IVA.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende,
5
MA/

256464).

nonché alla rifusione delle spese a favore delle parti civili Projet Ricami s.r.I.,
Izzo Valentina, Ippolito Anna, Izzo Carla e Izzo Pasquale, liquidate in complessivi
euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, CPA e IVA.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.06.2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA