Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29883 del 23/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29883 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Pariotti Gaetano, nato a Taranto il 10/10/1940,
avverso la sentenza del 27/01/2015 della Corte di Appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
udito il difensore, avv. Fabio Alberici, che ha concluso riportandosi ai motivi di
appello e chiedendone l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Perugia confermava la
sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia che
aveva condannato l’imputato per il reato di estorsione tentata.

1

ky,

Data Udienza: 23/06/2016

La Corte riteneva provato che il Pariotti avesse reiteratamente minacciato in più
occasioni la persona offesa Geranio Fabiana ed altre persone a lei legate da
rapporti di parentela ed amicizia, anche manifestando la volontà di pubblicare
foto compromettenti della donna, al fine di costringerla a consegnargli una
somma pari a 200 milioni di lire, non riuscendo nell’intento per cause
indipendenti dalla sua volontà.
2.Ricorre in cassazione l’imputato, nel suo stesso interesse, deducendo

alcune circostanze di fatto dalle quali sarebbe emerso come le richieste del
Pariotti trovavano fondamento lecito nei rapporti economici e sentimentali
intercorsi tra le parti, dal che ne sarebbe conseguita la buona fede dell’imputato
nel ritenersi creditore della persona offesa e nell’aver richiesto quanto dovutogli
solo per le vie legali e senza alcun ricatto, non rinvenibile neanche nella
spedizione delle foto agli amici della vittima; con la conseguenza che, a tutto
concedere, la condotta avrebbe dovuto essere considerata come esercizio
arbitrario delle proprie ragioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Deve premettersi che l’imputato è stato condannato in entrambi i gradi di
giudizio con decisioni conformi.
La doppia conformità della decisione di condanna, ha decisivo rilievo con
riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della
prova lamentato dal ricorrente.
E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere
dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme,
sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute
nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo
giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del
merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie
acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in
termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di
entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel
contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n.
44765 del 22/10/2013, Buonfine).
Ciò posto, il ricorrente pretenderebbe una rivisitazione nel merito, non
effettuabile in questa sede, di alcune risultanze processuali focalizzate in ricorso,
senza tenere conto che su ogni aspetto segnalato la Corte di Appello, lungi
2

violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valorizzato

dall’aver travisato le prove acquisite, ha fornito una completa motivazione esente
da censure logico-giuridiche rilevabili in questa sede.
Sottolineando, in particolare, che, nonostante fossero stati documentati rapporti
di dare ed avere tra il ricorrente e la persona offesa – maturati allorquando tra i
due si era instaurata una relazione sentimentale cessata antecedentemente alle
richieste di danaro da parte del Pariotti – proprio il carteggio documentale agli
atti dava contezza che quest’ultimo non poteva in alcun modo vantare un credito

come egli le avesse addirittura restituito somme per 71 milioni di lire e le avesse
richiesto per vie legali, prima dell’escalation intimidatoria, soltanto 5 milioni di
lire, venendo anche smentito da un teste in ordine alla consistenza di alcuni
assegni relativi a somme asseritamente incassate dalla persona offesa ma
spettanti al medesimo Pariotti; circostanze che rendevano del tutto illogica la sua
ricostruzione.
Inoltre, la Corte si dilungava a specificare che le pretese del ricorrente, per
quanto detto del tutto prive di supporto legalmente tutelabile, avevano
espressamente assunto toni intimidatori, secondo diverse testimonianze
acquisite al dibattimento, rese dai vari soggetti, ivi compresa la vittima, che
erano stati destinatari delle minacce dell’imputato, come da imputazione,
finalizzate all’ottenimento dell’ingente somma di danaro dalla persona offesa.
Ivi compresa la testimonianza di Garnier Adolfo, il quale, oltre a ricevere le foto
compromettenti della vittima, si era sentito dire dall’imputato che la donna gli
aveva sottratto 200 milioni e che avrebbe pubblicato quelle foto se non glieli
avesse restituiti.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro nnillecinquecento/00
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.06.2016.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

di 200 milioni di lire nei confronti della donna, dal momento che era provato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA