Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29881 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29881 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SEMPLIFICATA
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LORENZETTI CARLO N. IL 08/10/1936
DI FIORE LUISA N. IL 21/04/1948
avverso la sentenza n. 4770/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO
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Data Udienza: 23/06/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 06/02/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 24/05/2012, nei confronti di LORENZETTI
CARLO e DI FIORE LUISA confermava la condanna degli stessi in relazione al reato di cui all’ art.
648 CP (più grave) loro contestato ai capi A ed F della rubrica.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo entrambi con il primo motivo violazione
di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione dei reati. Con altri motivi deducevano
vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed, il solo Lorenzetti, violazione del
divieto di reformatio in pejus da parte del giudice di appello nella determinazione dell’aumento ex

Il primo motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
E difatti a fronte della contestazione dei fatti di ricettazione come consumati tra il 27 marzo 2002 e
1’8 ottobre 2004 deve farsi applicazione del principio secondo cui il momento consumativo del reato
di ricettazione deve essere individuato, ai fini dell’accertamento del termine di prescrizione ed in
caso di mancanza di prova certa, nell’immediata prossimità alla data di commissione del reato
presupposto, in applicazione del principio del “favor rei” (Sez. 2, Sentenza n. 5132 del 20/01/2010
Ud. (dep. 09/02/2010 ) Rv. 246287). Ne consegue che nel caso in esame non essendovi elementi
specifici per determinare il momento della ricezione dei certificati assicurativi e delle carte d’identità
alla data dell’utilizzo e rinvenimento degli stessi e cioè nel 2004 la data di consumazione deve
essere individuata in quella più remota con la conseguenza che entrambi i reati erano estinti per
intervenuta prescrizione anche al momento di emissione della sentenza di appello pur sommando il
periodo di sospensione del procedimento al termine decennale previsto in relazione al delitto di cui
all’art. 648 CP.
Conseguentemente l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè entrambi i
delitti di cui ai capi A ed F sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 23/06/2016

art. 81 cpv c.p..

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