Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29880 del 23/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29880 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BATTAGLIA BENIAMINO N. IL 18/10/1941
SCARINGI FRANCESCO N. IL 12/11/1952
MARRARI FORTUNATO N. IL 15/05/1944
CREA ANTONINO N. IL 26/05/1950
CUPPARI GIUSEPPE N. IL 12/05/1940
avverso la sentenza n. 407/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 15/09/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO
Udito il Procuratore Generale in persona del
06Q,
che ha concluso per e ìítl, o [O, -44 ;
a Sle.,C CO9e g

‘,Mito, per la parte civile l’Avv..

aa, s.

co

Uditi difensor Avv.

kg. Q,CL, e I OAL

9{0,9-d uo i ,c,1
AA,

()li Jr 04 Q, (12,A l Gi i 1 19-10 M,Q,C

tiCì ko,

AuelotO

5 CLIZa.

21tA-22

; 9–e-

,i;9;

Data Udienza: 23/06/2016

cAe

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, con sentenza in data 15/09/2015, dichiarava
inammissibile l’impugnazione ed ordinava l’esecuzione alla pena ritenuta di giustizia irrogata dal
TRIBUNALE di LOCRI, in data 24/10/2012, nei confronti di BATTAGLIA BENIAMINO, SCARINGI
FRANCESCO, MARRARI FORTUNATO, CREA ANTONINO, CUPPARI GIUSEPPE, in relazione al reato,
contestato in concorsoí di cui all’ art. 646 CP.

5-

Propone ricorso per cassazione la difesa degli imputati, deducendo violazione dell’art. 129 CPP e
violazione dell’art. 157 CP chiedendo dichiararsi l’ammissibilità del ricorso e disporsi l’annullamento
delle statuizioni civilistiche della sentenza di primo grado.

gravame e dichiarato l’inammissibilità dello stesso contestualmente disponendo l’esecuzione della
sentenza di primo grado impugnata ed a fronte di detta statuizione alcuna doglianza propone la
difesa dei ricorrenti insistendo invece sulla ricorribilità per cassazione di tale pronuncia e sull’obbligo
di pronunciarsi ex art. 129 CPP. Viceversa deve affermarsi che l’inammissibilità dell’appello per
tardività della sua proposizione ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado con la conseguente preclusione di qualsiasi ulteriore doglianza nella presente fase.

Alla inammissibilità de í ricorsb consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che si ritiene equa, di euro 1.500,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili kricors0 e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende, nonchè alla
refusione delle spese sostenute dalla parte civile Stelitano Agostino per questo grado di giudizio
liquidate in euro 3.510,00 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, cpa ed iva.
Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 23/06/2016

Il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza di appello ha statuito la tardività del proposto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA