Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29880 del 19/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29880 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIAFREI UBALDINO N. IL 25/06/1965
avverso la sentenza n. 10308/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 19/03/2013

Con sentenza in data 26 gennaio 2012 la Corte di appello di Roma riformava la sentenza
emessa il 4 marzo 2010 dal Tribunale di Roma con la quale Ciafrei Ubaldino era stato dichiarato
colpevole di una serie di ricettazioni di assegni bancari e truffe. La Corte territoriale dichiarava
l’improcedibilità dell’azione penale in ordine ai reati truffa estinti per prescrizione e rideterminava la
pena per i residui reati di ricettazione, già unificati dal vincolo della continuazione, rideterminando
la pena in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 1.100,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

affermata la responsabilità dell’imputato in assenza di prova sulla sussistenza dell’elemento
psicologico relativo al reato di ricettazione e comunque per non essere stata dichiarata l’estinzione
per intervenuta prescrizione dei singoli reati di nricettazione commessi negli anni 2002-04.
Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze relative alla prova dell’elemento psicologico della ricettazione sono del tutto
generiche e, comunque, manifestamente infondate avendo la Corte territoriale correttamente,
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez.II 11 giugno 2008 n.25756,
Nardino; sez.II 27 febbraio 1997 n.2436, Savic), desunto la prova dell’elemento soggettivo
dall’omessa -o non attendibile- indicazione da parte dell’imputato della provenienza della cosa
ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile
con un acquisto in mala fede, oltre che dal rinvenimento nella sua abitazione in sede di
perquisizione di un blocchetto di assegni in bianco di provenienza furtiva. Del resto, come questa
Corte ha recentemente affermato (Cass. Sez.Un. 26 novembre 2009 n.12433, Nocera; sez.I 17
giugno 2010 n.27548, Screti) l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche
dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della
concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio.
Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla dedotta prescrizione dei reati
diversi dalla truffa, per il decorso del termine massimo di prescrizione di quattro anni e sei mesi
evidentemente riferito all’ipotesi contravvenzionale prevista dall’art.712 c.p. motivatamente esclusa
dal giudice di merito. In relazione ai reati di ricettazione, peraltro, il termine massimo di
prescrizione non era ancora decorso alla data della sentenza di appello emessa il 26 gennaio 2012 e
l’inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Cass. Sez.Un.22 novembre 2000 n.32, De
Luca; 27 giugno 2001 n.33542, Cavalera; 22 marzo 2005 n.23428, Bracale).

Con il ricorso si deduce la violazione di legge con riferimento all’art.648 c.p., per essere stata

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e con anna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma il 19 marzo 2013
il cons. est.

processuali e al versamento alla Cassa delle amm nde di una somma di euro 1.000,00.

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