Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29879 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29879 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA ROTONDA ANTONIO N. IL 02/01/1939
avverso la sentenza n. 2333/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
03/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R 06 Q54,11-0 kt&i.ek
che ha concluso per
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Udito, p r la part g civile, l’Avv.
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Data Udienza: 23/06/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 03/11/2014, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 28/01/2011, nei confronti di LA
ROTONDA ANTONIO in relazione al reato di cui agli artt. 56,629 CP,
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il più grave delitto di
tentata estorsione dovendo invece configurarsi l’ipotesi dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni
con minaccia.
Il motivo è inammissibile; ed infatti la condotta posta in essere dal La Rotonda non può certamente

pretesa tutelabile in sede giudiziaria nei confronti dell’avvocato Catalano essendo questi creditore
per ragioni professionali della sorella dell’imputato, come inequivocabilmente dimostrato dagli
stesso atti della causa civile allegati al ricorso. Avendo pertanto soltanto la sorella una pretesa
tutelabile nei confronti della parte civile l’intervento del ricorrente appare del tutto arbitrario ed
integrare la più grave ipotesi di cui all’art. 629 cod.pen.; giudizio questo che va vieppiù confermato
se si tiene conto del fatto che la minaccia rivolta all’indirizzo della vittima ha anche riguardato
soggetti terzi, i figli, verso i quali certamente il La Rotonda alcuna pretesa tutelabile poteva
vantare.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende nonchè alla refusione delle spese
sostenute dalla parte civile Catalano Saverio per questo grado di giudizio liquidate in euro 3.510,00
oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, cpa ed iva.
Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 23/06/2016

integrare l’invocata e più lieve ipotesi di cui all’art. 393 cod.pen. perché lo stesso non aveva alcuna

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