Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29879 del 19/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29879 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANNITTERI ALESSANDRO N. IL 05/08/1984
avverso la sentenza n. 2989/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CATANIA, del 28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;
Data Udienza: 19/03/2013
Con sentenza in data 28 giugno 2012 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Catania applicava a Pannitteri Alessandro, su richiesta delle parti, la pena di anni tre di reclusione
ed euro 1.000,00 di multa, con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni
cinque, in ordine ai reati di tentata rapina aggravata, lesioni personali e furto pluriaggravato, reati
commessi in Belpasso il 3-4 aprile 2012, ritenuta la continuazione, con la contestata recidiva e con
la riduzione per il rito.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
dell’art.129 c.p.p..
Il motivo di ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto dell’accordo tra le parti e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p.. Siffatta motivazione, avuto
riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27
settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998, Messina). Del resto, qualora l’imputato si
limiti a chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. senza dedurre alcun concreto elemento
probatorio a sua discolpa l’indagine sulla sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento
previste dall’art. 129 c.p.p., se negativamente risolta, non richiede uno specifico obbligo
motivazionale sul punto (Cass. sez. I 27 gennaio 1999, Forte; sez. Il 9 gennaio 1998 n.107,
Riflettore).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammen di una somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2013
il cons. est.
Con il ricorso si deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi