Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29878 del 19/03/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29878 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mallozzi Paolo, nato a Cassino il 17-01-1970
avverso la sentenza del 16-12-2013 del Tribunale di Cassino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente

;

Data Udienza: 19/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Paolo Mallozzi ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa in
data 16 dicembre 2013 dal tribunale di Cassino che lo condannava alla pena di C
700,00 di ammenda siccome responsabile del reato previsto dagli articoli 64,
commi 2 e 3, e 71 del d.p.r. 6 giugno 2001, numero 380.
Al ricorrente era stato contestato il reato previsto dall’articolo 64 e 71 del
d.p.r. numero 380 del 2001 perché, in qualità di direttore dei lavori, realizzava,

un piano fuori terra profondo metri 8,50 in un luogo dei previsti metri 2,70 ed
alto metri 2,80 in luogo dei previsti metri 2,60 nonché un piano sovrastante alto
tre metri in luogo dei previsti metri 2,70 senza la previa redazione del progetto
esecutivo, la nomina di un direttore dei lavori e la denuncia di inizio dei lavori
della all’ufficio tecnico regionale competente. Accertato in Pontecorvo 1’11
febbraio 2008.

2.

Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente solleva due

motivi di gravame, qui enunciati nei limiti strettamente necessari alla
motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’articolo 606, comma 1,
lettera b), codice di procedura penale in riferimento agli articoli 64, commi 2, 3 e
4, e 71 del d.p.r. numero 380 del 2001; la violazione dell’articolo 606, comma 1,
lett. e) codice di procedura penale censurando la sentenza in ordine alla ritenuta
sussistenza dell’elemento oggettivo del reato nonché per la mancanza e/o
comunque la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, oltre che
per travisamento della prova.
Assume che, con riferimento alla previa redazione del progetto esecutivo,
detto progetto (strutturale) era stato formalmente e preventivamente redatto
come risulta dagli atti del processo specificamente indicati nel ricorso e in
particolare dal documento versato nel fascicolo del pubblico ministero e
contraddistinto dal numero 20.
Tale evenienza probatoria esclude pertanto in radice la sussistenza del fatto
tipico in relazione al quale il giudice territoriale ha ritenuto di poter affermare la
penale responsabilità del ricorrente.
Per quanto riguarda poi la formale nomina del direttore dei lavori, ricorda il
ricorrente che l’articolo 64, commi 2, 3 e 4, del d.p.r. 380 del 2001 non prevede
la mancata nomina di un direttore dei lavori tra le condotte punite dalla norma
i ncri mi natrice.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, denuncia la violazione dell’articolo
606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale in relazione agli articoli 64
2

in concorso con altre persone, una struttura in cemento armato, consistente in

e 71 del d.p.r. numero 380 del 2001 e in relazione all’articolo 81 codice penale,
censurandosi la sentenza impugnata in punto di applicazione dell’aumento di
pena a causa della continuazione tra i reati.
Sostiene che in alcun caso sarebbe ipotizzabile il concorso di reati e,
quantunque sulla base dell’identità del medesimo disegno criminoso, la
continuazione.
Infatti la sola ipotesi contravvenzionale ravvisabile nel caso di specie
sarebbe quella prevista dall’articolo 71, comma 1, che si realizza ogni qualvolta

Tra queste disposizioni, l’unica violazione astrattamente addebitabile
sarebbe quella prevista dal comma 2, laddove è richiesto un preventivo progetto
esecutivo redatto da un tecnico abilitato, che, secondo il tribunale, non sarebbe
stato redatto (circostanza smentita degli atti processuali). Il comma 3 non
doveva essere preso in considerazione in quanto il ricorrente è un direttore dei
lavori abilitato; il comma 4 si riferisce al progettista e dunque regolamenta una
posizione diversa da quella rivestita dall’imputato.
Ne consegue che alcun aumento di pena doveva essere operato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le doglianze non possono ritenersi manifestamente infondate e – se
anche ciò non autorizza necessariamente a ritenerne la fondatezza – la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio essendo i reati estinti per
intervenuta prescrizione.
Invero, ai fini dell’inammissibilità del ricorso (che unicamente osta alla
declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione), i motivi
devono essere sprovvisti, vuoi perché presentati fuori dei casi consentiti o vuoi
perché ictu °cui/ infondati, di qualsiasi attitudine a consentire una verifica di
fondatezza delle ragioni articolate con il gravame, circostanza che deve essere
esclusa nel caso di specie risultando la presentazione di un progetto in data 8
luglio 2007, del quale sembra che il tribunale abbia ipotizzato la difformità,
circostanza che imporrebbe un rinvio al giudice del merito della causa per un
nuovo esame, precluso tuttavia dalla presenza di una causa estintiva dei reati
nel frattempo maturata, che impedisce di rilevare in sede di legittimità un siffatto
vizio di motivazione in quanto il giudice del rinvio, in mancanza di cause di
proscioglimento nel merito rilevabili ictu ()cui/ ed in assenza di una espressa
rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato, avrebbe comunque l’obbligo di
procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva

3

(Sez. U, n.

vi sia la violazione dell’articolo 64, comma 2, 3 e 4.

35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275; Sez. U, n. 1653 del
21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino ed altri, Rv. 192471).

2. Da tutto ciò consegue che, sulla base dei motivi proposti, il ricorso ha
instaurato un valido rapporto giuridico processuale di un nuovo grado di giudizio
non affetto da inammissibilità, il che conduce al vaglio anche ufficioso della
presenza di eventuali cause di non punibilità, ex articolo 129 cod. proc. pen.,
maturate tra la pronuncia della sentenza impugnata e la definizione del gravame,

Sez. U, 22/11/2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266), nella specie non sussistente,
con la conseguenza che, non riscontrabili ictu ocu/i cause di proscioglimento nel
merito, i reati, pur considerando il periodo di sospensione, devono ritenersi
estinti, essendo nel frattempo maturato il termine massimo di prescrizione.
La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio, in presenza di una
causa estintiva dei reati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 19/03/2015

vaglio interdetto esclusivamente dalla declaratoria di inammissibilità (ex multis

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