Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29878 del 19/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29878 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALAVA TRIVINO CIRILO ANTONI N. IL 15/08/1969
avverso la sentenza n. 2927/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 19/03/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato ALAVA Trivino Cìrilo Antoni ricorrendo per Cassazione avverso
la sentenza di cui in epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe
esplicitato in modo completo le ragioni per re quali non ricorre una causa
di applicazione dell’art. 129 cpp.

Il ricorrente, infatti, non indica quale sia la causa di proscioglimento
prevista dall’art. 129 cpp, che erroneamente non è stata considerata dal
giudice nella decisione impugnata. Conseguentemente l’atto di gravame
difetta dei requisiti previsti dall’art. 581 IA comma lett. c).
A ciò deve aggiungersi che
1) “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle
parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento
previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di
legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo
della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di
non punibilità ex art. 129 c.p.p. [Cass. pen., sez. I, 10.1.2007 in Ced
Cass. Rv 2366221.
2) “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cpp, l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporto che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti, sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo di imputazione) con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art.
129 cpp per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste,
con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti
dell’art. 27 Cost” [Cass. Pen. Sez. IV 13.7.2006 n. 34494 in Ced. Cass.
Rv. 234824].
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.500,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr ‘nte al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.500,0 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso i

orna il 19.3.2013

Il ricorso è manifestamente infondato.

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