Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29877 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29877 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
CRACOLICI VINCENZO N. IL 19/06/1952
avverso la sentenza n.3955/2012 CORTE DI APPELLO di PALERMO del 6/05/2015
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott Roberto Aniello che ha chiesto
dichiararsi l’annullamento senza rinvio per prescrizione
Udito il difensore avv. Andrea Fiorita che ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione del
reato.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 6 maggio 2015 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma
della pronuncia 9-2-2012 dello stesso Tribunale, dichiarava parzialmente prescritti i fatti di
appropriazione indebita contestati a Cracolici Vincenzo ai capi a) e b) della rubrica, consumati
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Data Udienza: 23/06/2016

fino al 17-2-2006, e, per l’effetto, riduceva la pena inflitta al predetto a mesi 8 di reclusione ed
C 400,00 di multa.

1.2 Affermava la Corte palermitana che a carico dell’imputato sussistevano adeguati elementi
di prova per ritenere lo stesso responsabile di varie condotte poste in essere ai danni di Ligotti
Cecilia Concetta, nei cui confronti l’imputato aveva assunto mandato professionale di
procedere alla riduzione dei debiti della stesa nei confronti di istituti bancari, e Faso Giacomo
promissario acquirente di un immobile della Ligotti, avendo ricevuto somme di cui si era

1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato lamentando, con un
primo motivo, violazione di legge e mancanza della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.
proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della ipotesi di cui all’art. 646 cod.pen. ed al
travisamento della prova operato dal giudice di appello ed in particolare della ricostruzione dei
fatti operata dallo stesso ricorrente a sostegno della propria difesa; lamentava al proposito che
la somma pattuita per la cessione dell’immobile era insufficiente a sanare completamente le
esposizioni debitorie ed eliminare le ipoteche e che peraltro nel corso delle trattative si erano
insinuati altri creditori che avevano aumentato l’importo complessivo del debito, circostanze
queste che avevano impedito al Cracolici di operare come promesso. L’imputato pertanto
aveva agito in perfetta buona fede e lungi dal compiere condotte appropriative senza che il
passaggio di denaro sul conto corrente del professionista fosse dato rilevante; peraltro
mancava anche l’elemento soggettivo posto che mai lo stesso ebbe a comportarsi uti dominus.
Con un secondo motivo lamentava analogo vizio con riguardo alla ritenuta aggravante dell’art.
61 n. 7s cod.pen., essendo il dato rilevante quello dell’importo dei singoli assegni e deduceva
poi difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.
6 cod.pen., alla determinazione della pena ed alla mancata concessione del beneficio della non
menzione della condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarata l’intervenuta
prescrizione poiché dalla data di contestazione dei fatti, consumati, il capo A sino al 17-2-2006
ed il capo B sino al 20-1-2006, è decorso il termine massimo di prescrizione prorogato pur
sommato il periodo di sospensione per complessivi anni 2 e giorni 2.

2.1 E difatti nel caso in esame va fatta applicazione del principio stabilito dalla costante
giurisprudenza di questa Corte e secondo cui l’obbligo di dichiarazione immediata di una causa
di non punibilità determina l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel
frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per
cassazione siano state proposte plurime doglianze e risultino non inammissibili soltanto quelle
inerenti al trattamento sanzionatorio (Cass. Sez. 2, n. 10515 del 12/12/2014, Rv. 262568); e
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impossessato e che non aveva destinato al mandato conferitogli.

quanto al motivo secondo, con il quale si contesta la circostanza aggravante i cui
all’art.61 n.7 cod.pen., la decisione della Corte di merito che ritiene sussistere detta
circostanza in relazione al rilevante danno consumato nei confronti delle persone offese ed
all’esborso necessario a riparare lo stesso da parte del Faso, non tiene conto della natura
continuata del fatto contestato e della giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui nella
determinazione va fatto riferimento a ciascuno degli episodi ritenuti avvinti dal vincolo della
continuazione. E’ stato difatti affermato il principio secondo il quale i reati uniti dal vincolo della
continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro

241755), ne consegue che rispetto all’aggravante della rilevanza economica del pregiudizio
patrimoniale (art. 61, n. 7, cod. pen.) ed alle attenuanti della speciale tenuità (art. 62, n. 4,
cod. pen.) e dell’intervenuto risarcimento (art. 62, n. 6, cod. pen.) l’entità del danno e
l’efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e
non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione. Il richiamo a tale
principio rende quantomeno non inammissibile il secondo motivo di ricorso.

2.3 Inoltre il motivo cod•Csi lamenta l’omessa pronuncia in ordine al beneficio della non
menzione della condanna è fondato; difatti sebbene con i motivi di appello fosse stata
avanzata richiesta di concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod. proc. pen., alcuna
motivazione sul punto si rinviene nella pronuncia di secondo grado con la conseguenza che sul
punto la pronuncia di appello difetta di motivazione.
Alla luce dei principi in precedenza richiamati la statuizione di annullamento va adottata senza
rinvio essendo nelle more della proposizione e trattazione del presente ricorso maturato il
relativo termine di prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Roma, 23 giugno 2016
IL CONSIGLIERE EST.
Dott. Ignazio Pardo
IL PRESIDENTE
Dott. Pierca

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igo

autonomia e si considerano come reati distinti (Sez. U, Sentenza n. 3286 del 27/11/2008, Rv.

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