Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29876 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29876 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
FEDERICO ALFONSO N. IL 20/01/1969
avverso la sentenza n.2978/2010 CORTE DI APPELLO di NAPOLI del 26/03/2015
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Roberto Aniello che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
Udito il difensore avv.Sodano che si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 26 marzo 2015 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della
pronuncia 18-12-2008 del Tribunale dello stesso capoluogo, dichiarava estinti per prescrizione i
reati ascritti a Federico Alfonso ai capi a) e c) della rubrica e riduceva la pena inflitta al
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Data Udienza: 23/06/2016

medesimo in ordine al rimanente delitto di ricettazione di cui al capo b) a mesi 6 di reclusione
ed C 300,00 di multa.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato lamentando, con un
primo motivo, violazione di legge ex art. 606 lett. b) in relazione alla ritenuta responsabilità
per il delitto di ricettazione ; affermata in assenza di prova oltre ogni ragionevole dubbio della
commissione del reato. Con il secondo motivo deduceva mancanza della motivazione ex art.
606 lett. e) cod. proc. pen. poiché il giudice di appello non aveva speso alcuna valutazione el S)

ragione della mancata ricezione degli oggetti ritenuti contraffatti che erano stati sequestrati in
un container prima della apprensione materiale da parte del Federico. Con altri motivi
deduceva ancora difetto di motivazione in ordine alla prospettata ipotesi di concorso nel reato
presupposto ed assenza di motivazione in relazione alla conversione della pena detentiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II secondo motivo di ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto con conseguente
obbligo di declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del residuo reato contestato al
Federico al capo b) della rubrica. Ed infatti ; con i motivi di appello ) la difesa del Federico risulta
avere dedotto specifiche ragioni di doglianza in ordine ad un punto rilevante della controversia
riguardante la contestazione dell’avvenuta consumazione della ricettazione in assenza di
condotte individuabili quale materiale ricezione degli oggetti e della adesione del giudice di
primo grado alla tesi della disponibilità giuridica che veniva comunque contestata; a fronte di
tali specifiche doglianze, che investivano una questione fondamentale riguardante la
qualificazione giuridica dei fatti e l’individuazione della condotta punibile, la sentenza di
secondo grado si è limitata a contestare “la tesi difensiva del difensore appellante in relazione
ad una pretesa in configurabilità di un concorso di reati ex articoli 474-648 c.p.” knull’altro ha
riferito previo necessario approfondimento circa il tema dedotto con i motivi di gravame.
Trattasi pertanto di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia regolarmente
dedotto all’esame del giudice di appello e sul quale lo stesso ha omesso di confrontarsi così da
integrare l’ipotesi di cui all’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. da cui consegue l’annullamento della
impugnata sentenza.

2.2 La statuizione di annullamento va adottata senza rinvio essendo nelle more della
proposizione e trattazione del presente ricorso maturato il relativo termine di prescrizione
decennale; al proposito questa Corte ha avuto modo di statuire che l’obbligo di dichiarazione
immediata di una causa di non punibilità determina l’annullamento senza rinvio della sentenza
di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando
con il ricorso per cassazione siano state proposte plurime doglianze e risultino non
inammissibili soltanto quelle inerenti al trattamento sanzionatorio (Cass. Sez. 2, n. 10515 del
12/12/2014, Rv. 262568). Analogamente deve pertanto disporsi l’annullamento senza rinvio e
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motivi di appello proposti e con i quali si era prospettata l’assenza della condotta incriminata in

la contestuale declaratoria di prescrizione in caso di omessa motivazione da parte del giudice di
appello su un punto rilevante allo stesso devoluto con i motivi di gravame proposti avverso la
sentenza di condanna di primo grado poiché anche nel giudizio di legittimità trova applicazione
la disciplina dell’immediata rilevabilità delle cause di estinzione del reato ex art. 129
cod.proc.pen.; peraltro le affermazioni contenute nelle sentenze di merito escludono la
possibilità di un pieno proscioglimento nel merito. Infine gli altri motivi di ricorso rimangono
assorbiti dalla statuizione adottata.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Roma, 23 giugno 2016

IL CONSIGLIERE EST.
ott. Ignazio Pardo
IL PRESIDENTE
Dott. Piercamillo Davigo

P.Q.M.

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