Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29875 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29875 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PARDO IGNAZIO

Data Udienza: 23/06/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORONESE ROMEO N. IL 25/11/1952
DE LORENZIS SALVATORE N. IL 05/06/1970
DE LORENZIS VALENTINO N. IL 14/02/1983
avverso la sentenza n. 738/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
01/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO
Udito il Procuratore Qenerale in persona del D tt.
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 01/12/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di CASARANO, in data 13/02/2013, nei confronti di
CORONESE ROMEO, DE LORENZIS SALVATORE, DE LORENZIS VALENTINO, confermava la
condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP, riconoscendo al solo Coronese l’attenuante del
capoverso del citato art. 648 CP.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo tutti, come primo motivo violazione di
legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità degli stessi.
Il motivo è inammissibile tenuto conto dell’accertata, e mai convincentemente giustificata,

ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato – al consolidato orientamento di questa Corte
(per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della
configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta
anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la
quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un
acquisto in mala fede; d’altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515),
ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il
rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una
semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi
contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all’imputato di
provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione
dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un
onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le
parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice
di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n.
35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914). E, nel caso di specie, l’acquisto di un telefono
cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta provento di rapina, è
certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009,
30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione.
Quanto alle ulteriori doglianze si osserva che avuto riguardo al lungo periodo di sospensione del
procedimento per oltre anni 1 e mesi 7 alla data di emissione della sentenza di secondo grado i
contestati delitti non erano estinti per intervenuta prescrizione e ciò pur retrodatando la data del
commesso reato a quella del delitto presupposto (ottobre 2003), avuto riguardo al termine
decennale previsto per il delitto per cui si procede.
Infine altresì inammissibili paiono le doglianze proposte con riguardo al mancato riconoscimento
del fatto di lieve entità e delle circostanze attenuanti generiche; difatti quanto al fatto lieve si
osserva che esattamente la Corte di merito ha fatto riferimento per i De Lorenzis a circostanze
specifiche e cioè l’avvenuta ricettazione di due apparecchi provento di precedente rapina che fanno
ritenere la motivazione adeguata e priva di illogicità. Quanto alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che,
pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche
considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma

disponibilità del telefonino di provenienza furtiva in oggetto (all’evidenza acquisita fuori dai canali

è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo
disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso il 23/06/2016

Sentenza a motivazione semplificata.

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