Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29874 del 25/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29874 Anno 2015
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MESSINA
nei confronti di:
QUATTROCCHI MASSIMO N. IL 13/09/1972
avverso la sentenza n. 125/2014 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 25/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
1ette/site le conclusioni del PG Dott.
\.s.,

Udit e ensor Avv.;

Data Udienza: 25/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Messina propone ricorso

per cassazione avverso la sentenza del 25/02/2014, con la quale il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto ha applicato a Giuseppe Quattrocchi la pena di undici
mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, condizionalmente sospesa, in
relazione al reato di furto pluriaggravato.
Il ricorrente lamenta, in particolare, che la motivazione relativa al beneficio della
sospensione è meramente apparente e non contiene alcuna indicazione delle

dell’imputato, gravato da due precedenti penali per reati contro il patrimonio,
come quelle per il quale è stato giudicato con la sentenza impugnata
Considerato in diritto
1. 1. Il ricorso è inammissibile, dal momento che è certamente esatto (secondo
quanto puntualizzato da Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215825) che,
poiché l’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. prevede il controllo, da parte del
giudice, della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione
e della comparazione delle circostanze e della congruità della pena, deve
ammettersi la denuncia, in sede di legittimità, della erronea esecuzione di tale
verifica (e lo stesso deve dirsi, con riferimento alla sospensione condizionale
della pena, ai sensi dell’art. 444, comma 3 del codice di rito).
Tuttavia, anche in ragione della natura semplificata della motivazione propria di
una sentenza applicativa della pena (per cui si veda, di recente, Sez. 6, n. 42837
del 14/05/2013, Rv. 257146), occorre prendere atto che il giudice di merito ha
dato conto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio
della sospensione condizionale della pena.
Il ricorrente contesta tale valutazione, rilevando che la presenza dei due
precedenti gravanti sull’imputato avrebbe imposto un dovere motivazionale più
stringente.
Tuttavia, preso atto che tali precedenti (il primo recante condanna a pena
pecuniaria, il secondo recante condanna ad anni uno di reclusione e lire
1.000.000 di multa) non sono formalmente ostativi alla fruizione del beneficio, le
critiche svolte in ricorso si traducono nell’inammissibile aspirazione a conseguire
un recesso dall’accordo (per il principio generale, si veda Sez. 3, n. 41137 del
23/05/2013, Bacci, Rv. 256692).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale.
Così deciso in Roma il 25/05/2015
Il Componente estensore

Il Presidente

ragioni che hanno condotto ad esprimere una prognosi favorevole nei confronti

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