Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29874 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29874 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Luca Giuseppe, nato a Biancavilla il 25/12/1940,
avverso la sentenza del 03/02/2015 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la
sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Adrano, che aveva
condannato l’imputato per il reato di danneggiamento aggravato.
La Corte riteneva provato che il ricorrente avesse forato lo pneumatico di una
autovettura di proprietà altrui, esposta alla pubblica fede.
2.Ricorre per cassazione il Luca, nel suo stesso interesse, deducendo:
1

Data Udienza: 23/06/2016


,

1) violazione di legge poiché la Corte avrebbe omesso di rilevare la mancata
correlazione tra l’accusa contestata e la sentenza, rinvenibile nel fatto di avere
accertato che il ricorrente avrebbe danneggiato la gomma sinistra
dell’autovettura della parte offesa anziché quella destra così come gli era stato
contestato nella rubrica;
2) violazione di legge per travisamento della prova in ordine al fatto che il
ricorrente era stato visto da un testimone infilare le mani in tasca e non

3) vizio della motivazione perché la Corte non avrebbe attribuito importanza al
momento nel quale la gomma era stata portata a riparare, successivo a quello di
commissione del fatto, a dimostrazione della insussistenza di esso;
4) vizio della motivazione quanto alla valutazione della testimonianza del teste
Spitaleri che la Corte avrebbe travisato;
5) vizio della motivazione quanto alla valutazione della dichiarazione scritta del
teste Grasso, che la Corte avrebbe travisato;
6) vizio della motivazione con riguardo alla valutazione delle fotografie acquisite
agli atti, che la Corte avrebbe ritenuto utilizzabili pur affermandone l’incerta
provenienza;
7) l’intervenuta prescrizione del reato.
Si dà atto che il ricorrente ha depositato motivi nuovi e note difensive con
allegata documentazione a sostegno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.In ordine al primo motivo, deve rilevarsi, come correttamente sottolineava la
Corte di Appello, che l’imputato, essendo sempre presente al processo e
rendendo anche spontanee dichiarazioni, si è ampiamente difeso dall’accusa di
aver effettuato il danneggiamento della gomma della FIAT Brava appartenente
alla persona offesa, sicché la minima differenza rilevata tra fatto accertato e
imputazione (gomma sinistra anziché destra dell’automobile) non ha determinato
alcuna immutazione sensibile e rilevante ai fini di ritenere violate le prerogative
difensive, la cui tutela costituisce la ratio delle disposizioni di cui agli artt. 521 e
522 cod. proc. pen..
2. Con i successivi cinque motivi di ricorso, il ricorrente pretenderebbe una
integrale rivisitazione del merito della vicenda, non effettuabile in questa sede,
sostenendo che la Corte avrebbe travisato una serie di prove raccolte in
dibattimento.

2

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nascondere qualcosa in tasca;

Deve premettersi che il Luca è stato condannato in entrambi i gradi del processo
di merito con conforme giudizio.
La doppia conformità della decisione di condanna dell’imputato, ha decisivo
rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di
travisamento della prova lamentato dal ricorrente.
E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere
dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme,

nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo
giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del
merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie
acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in
termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di
entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel
contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n.
4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine).
L’ampia motivazione della sentenza della Corte di Appello, che risponde a tutte le
censure difensive, è immune da ogni vizio logico-giuridico.
Infatti, essa ha fondato l’accertamento della responsabilità dell’imputato sulle
attendibili dichiarazioni non solo di Randazzo Antonella, figlia del proprietario
dell’autovettura danneggiata e parente del ricorrente (con il quale vi erano
pregresse liti), ma anche di una testimone neutrale, tale Scalisi, che,
concordemente a quanto riferito dalla Randazzo Antonella, aveva visto il Luca
chinato vicino alla gomma dell’autovettura del padre di quest’ultima nello stesso
frangente in cui aveva sentito un sibilo proveniente dallo pneumatico poi
ritrovato sgonfio e successivamente riportante un taglio.
Tali circostanze non lasciavano dubbi sulla responsabilità del Luca per il reato
ascrittogli, anche tenuto conto della testimonianza dello Spitaleri che aveva visto
transitare l’imputato nella zona ove si era verificato il fatto pochi minuti prima, a
conforto di una identificazione, in verità già priva di dubbi, da parte delle due
testimoni oculari del fatto.
Rispetto a simili accertamenti, le censure del ricorrente si rivelano del tutto sterili
e prive di rilievi valutabili in sede di legittimità, inerendo ad aspetti marginali
della vicenda qui non rivisitabili e che, comunque, la Corte ricostruiva con dovizia
di dettagli (con riguardo alla prova del taglio della gomma successivamente
acclarata dalle fotografie agli atti correttamente utilizzate dalla Corte e dalla
dichiarazione del teste Grasso, altrettanto indifferente, che aveva riparato la
gomma danneggiata precisando che essa proveniva dall’auto indicata in rubrica

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sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute

appartenente al Randazzo e non da altra autovettura del medesimo; cfr. fgg. 913 della sentenza impugnata).
3. Quanto all’ultimo motivo, deve precisarsi che la prescrizione è maturata il 10
marzo del 2015, calcolando dalla data di commissione del fatto (1.4.2007) il
termine prorogato di sette anni e sei mesi, più cinque mesi e nove giorni per
effetto dei periodi di sospensione intervenuti nei giudizi di merito.
Per il che, trattandosi di prescrizione maturata successivamente alla pronuncia

suoi effetti anche sull’eccezione in esame, atteso che, secondo costante
giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa dal Collegio,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta
infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale
decorso del termine di prescrizione nelle more del procedimento di legittimità
(sez.2, n.28848 del 08/05/2013, Ciaffoni; sez.4, n. 18641 del 20/01/2004,
Tricorni; Sez.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca).
4.

Ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l’inammissibilità

dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento/00
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.06.2016.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

Il Presidente
Piercamillo Davigo

della sentenza di secondo grado, l’inammissibilità degli altri motivi riverbera i

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