Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29874 del 19/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29874 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGLIERI SALVATORE N. IL 26/06/1985
avverso la sentenza n. 8746/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
13/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 19/03/2013

Con sentenza in data 13 ottobre 2011 il Tribunale di Milano applicava ad Aglieri Salvatore,
su richiesta delle parti, la pena di mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa in
ordine ai reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali, reati commessi il 4 maggio 2011,
ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla
recidiva e con la riduzione per il rito.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente , ricorso per cassazione. Con
il ricorso si deduce la “mancanza degli elementi probatori” che avrebbe dovuto induirre il giudice

Il motivo di ricorso è del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato atteso che il
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto dell’accordo tra le
parti e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., facendo riferimento in
particolare alla comunicazione della notizia di reato in data 5 maggio 2011 e agli atti allegati.
Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998, Messina).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P. Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2013

il cons. est.

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di merito ad emettere una pronuncia assolutoria.

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