Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29873 del 25/05/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29873 Anno 2015
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARUSO NUNZIATA N. IL 03/04/1955 parte offesa nel procedimento
c/
BIUSO RICCARDO N. IL 25/07/1970
DI BELLA TOMMASO N. IL 25/02/1958
GALATI PRICCHIA MARIA N. IL 09/09/1991
VIRZI’ PIERA PAOLA RITA N. IL 29/06/1969
PINZONE ANTONELLA N. IL 02/05/1968
ATTINA’ NUNZIA N. IL 30/01/1957
FARANDA MARIA N. IL 13/09/1971
GIANGRECO MARIA N. IL 15/07/1965
SACCULLO ANTONINO N. IL 02/08/1968
SAITTA SANTO ANTONINO N. IL 04/10/1962
SAPORITO PLACIDO N. IL 01/03/1956
UCCELLATORE ANTONINO N. IL 14/02/1954
avverso il decreto n. 7061/2014 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
19/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/se?tite le conclusioni del PG Dott.
n
Data Udienza: 25/05/2015
Ritenuto in fatto
1. Nell’interesse di Caruso Nunziata viene proposto ricorso per cassazione
avverso il decreto con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catania ha disposto
l’archiviazione del procedimento penale n. 15059/2013 RGNR mod. 21. In
particolare, si lamenta che la richiesta di archiviazione del P.M. non sia stata
notificata alla persona offesa, nonostante che quest’ultima ne avesse fatto
richiesta nell’atto di querela presentato in data 19/07/2011.
Considerato in diritto
riconosce in ricorso, la ricorrente ha ricevuto notifica a mezzo fax, indirizzato al
difensore, della richiesta di archiviazione.
Trattasi di modalità di notifica consentita dall’art. 148, comma 2-bis, cod. proc.
pen., che vale ad escludere la sussistenza del vizio lamentato.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 25/05/2015
Il Componente estensore
Il Presidente
1. Il ricorso è inammissibile, poiché, come emerge dagli atti e come del resto si