Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29872 del 23/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29872 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Neffandi Stefano, nato a Mezzane di Sotto il 15/10/1958,
avverso la sentenza del 18/04/2013 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
udito il difensore, avv. Antonio Domenico Sella, che ha concluso riportandosi ai
motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la
sentenza del Tribunale di Roma che, in esito a giudizio abbreviato, aveva
condannato l’imputato per il reato di truffa aggravata, ritenendo provato che
costui, in concorso con altri soggetti non ricorrenti, avesse posto in essere artifici
1

Data Udienza: 23/06/2016

(

e raggiri nei confronti del socio e del legale rappresentante della Ruteni
Costruzioni s.r.I., consistiti, tra le altre cose, anche nella predisposizione ed
utilizzazione di documenti falsi provenienti dal Ministero degli Esteri, al fine di
ottenere dalle persone offese ingenti somme di denaro che avrebbero dovuto
essere utilizzate per partecipare vittoriosamente a fasulle gare di appalto per la
costruzione di appartamenti in Bosnia ed Albania.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo:

dell’imputato rese in fase di indagini preliminari affette da inutilizzabilità perché
assunte senza le garanzie di legge;
2)

vizio della motivazione per avere la Corte acriticamente adottato una

motivazione interamente per relationem alla sentenza di primo grado;
3) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni
della persona offesa;
4) l’intervenuta prescrizione del reato al 13 settembre del 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.In ordine al primo motivo di natura processuale, il ricorrente non si confronta
minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, che a fg. 4
espressamente riteneva inutilizzabili, peraltro conformemente a quanto già
sostenuto dal Tribunale, le dichiarazioni rese dal Neffandi e dal coimputato
Rampello, sottolineando che la decisione di condanna intervenuta in primo grado
e quella impugnata non tenevano in conto simili dichiarazioni, essendosi basate
sulle dichiarazioni delle persone offese e sui riscontri alle medesime costituite
dalla ponderosa documentazione agli atti ed allegata alla querela.
Ne consegue che il motivo di ricorso si rivela del tutto pretestuoso.
2. Quanto al secondo motivo, occorre osservare che il ricorrente è stato
condannato in entrambi i gradi del giudizio di merito con motivazione conforme.
La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni
della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda,
confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso
fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i
giudici dell’appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con
criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti
riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della
decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito
costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre
2

1) violazione di legge, per avere la Corte sorretto la decisione su dichiarazioni

1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergarno ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926
del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).
Invero, nel sostenere che la Corte di Appello avrebbe adottato una motivazione
interamente per relationem a quella di primo grado, il ricorrente non si
confronta, anche in questo caso, con la cospicua parte della sentenza impugnata
nella quale la Corte territoriale, riepilogando il fatto con autonoma sintesi,
elencava tutta la serie di dati invero del tutto decisivi a dimostrare la

parte del ricorrente.
Ulteriormente richiamando la parte decisiva della sentenza di primo grado che ne
metteva ancor meglio in luce la responsabilità.
Dunque, non risulta conforme al vero che la Corte di Appello si sia limitata ad un
acritico ed informe richiamo alla sentenza del Tribunale.
3. Quanto al terzo motivo, si osserva, ancora, che la doppia conformità della
decisione di condanna dell’imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti
della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato
dal ricorrente.
E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere
dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme,
sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute
nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo
giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del
merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie
acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in
termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di
entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel
contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n.
44765 del 22/10/2013, Buonfine).
Il ricorrente, nella specie, del tutto genericamente lamenta l’inattendibilità della
persona offesa, senza tenere conto di quanto affermato in entrambe le
sentenze di merito a proposito del fatto che l’imputato si era reso protagonista
della vicenda illecita, facendo da tramite tra le persone offese e gli altri
imputati e con il Ministero degli Esteri italiano, ove millantava l’esistenza di una
pratica per la partecipazione ad appalti in favore della società delle vittime
risultata invece del tutto inesistente e frutto di esperta quanto audace
falsificazione documentale; attraverso la quale egli aveva contribuito a
procurare l’esborso da parte delle persone offese di circa 225.000 euro per il
buon esito della trattativa fasulla.

3

perpetrazione della truffa siccome contestata e la partecipazione ad essa da

Tali documenti erano presenti in atti a corroborare il resoconto della persona
offesa, le cui incertezze, genericamente citate in ricorso, consentivano di
superare, secondo le conformi decisioni di primo e secondo grado non intaccate
dalle censure difensive.
4. Quanto all’ultimo motivo, deve precisarsi che la prescrizione è maturata il
13.9.2013, successivamente all’emissione della sentenza impugnata e finanche
alla presentazione del ricorso.

conclusione del giudizio di secondo grado, l’inammissibilità degli altri motivi
riverbera i suoi effetti anche sull’eccezione in esame, atteso che, secondo
costante giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa dal Collegio,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta
infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale
decorso del termine di prescrizione nelle more del procedimento di legittimità
(sez.2, n.28848 del 08/05/2013, Ciaffoni; sez.4, n. 18641 del 20/01/2004,
Tricomi; Sez.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento/00
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.06.2016.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari

Il Presidente
Piercamillo Davigo

Per il che, trattandosi di prescrizione maturata successivamente alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA