Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29872 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29872 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

sul ricorso proposto da:
AYADI KHALED N. IL 01/02/1982
avverso la sentenza n. 1856/2013 TRIBUNALE di LA SPEZIA, del
26/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione, personalmente, Ayadi Khaled avverso la sentenza emessa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. in data 26.9.2013 dal Giudice monocratico del Tribunale di La Spezia
che applicava al predetto, con attenuanti generiche, la pena concordata di anni uno e mesi
due di reclusione ed C 3.000,00 di multa per il delitto di cui all’alt. 73, V comma dPR
309/1990 (cessione di eroina) e per quello di cui all’art. 495 c.p..
Deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena.
Considerato in diritto

nella presente sede, poiché, in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime,
concordate dalle parti e recepite in sentenza (tra esse soprattutto quella principale
dell’affermazione di responsabilità, la misura della pena nonché le circostanze aggravanti e
attenuanti, come quelle invocate dal ricorrente), in quanto manifestazione di un generale
potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono
essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione

(ex plurimis:

Cass. pen. Sez. VI, 19.2.2004 n. 18385, Rv. 228047).
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo anch’esso inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le
ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che
recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n.
36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita (essendo già stata affermata dal D.L.
n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di 21.2.2014), la natura di reato autonomo
dell’ipotesi di cui al 5° comma del dPR 309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e
rimodulata la pena da sei mesi a quattro anni di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di
multa.
Tale novella sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai
sensi dell’art. 2 comma 4° c.p., al caso in esame, sicchè la pena inflitta risulta, ad oggi,
immotivatamente eccessiva ed illegittima.
Venendo meno, per effetto della rilevata illegalità della pena concordata, l’intero patto,
conseguirà l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli
atti al Tribunale di LA Spezia l’ulteriore corso.
P.Q.M.
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA E DISPONE TRASMETTERSI GLI ATTI AL TRIBUNALE DI LA
SPEZIA.

Così deciso in Roma, il 18.6.2014

Il ricorso sarebbe stato in origine inammissibile non essendo la censura mossa consentita

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