Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29871 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29871 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SEMPLIFICATA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASILLO VINCENZO N. IL 10/07/1956
avverso la sentenza n. 1827/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
29/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO
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Udito il Procuratore Generale in persona del DoAt. P962
che ha concluso per e
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 23/06/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 29/04/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, in data 21/04/2011,
nei confronti di CASILLO VINCENZO in relazione al reato di cui ali’ art. 646 CP, t7
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato; violazione di legge in
relazione alla mancata declaratoria di prescrizione.
Il ricorso è inammissibile; ed infatti quanto al primo motivo va osservato che tra i requisiti del
ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei

della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue
lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art.
581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
ampia e logicamente corretta quanto agli specifici e plurimi elementi che dovevano fare ritenere
riferibile proprio al Casillo l’operazione commerciale poi sfociata nell’appropriazione indebita, non
indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Quanto al secondo motivo lo stesso è anch’esso inammissibile posto che legittima appare la
disposta sospensione della prescrizione disposta per adesione dei difensori all’astensione di
categoria dovendo il consenso dell’imputato essere richiesto solo nel caso di detenuto, ipotesi
questa non ricorrente nel caso di specie stante l’assenza di misure cautelari disposte.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 23/06/2016

motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati

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