Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29870 del 25/05/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29870 Anno 2015
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PIETRA ALBERTO N. IL 10/04/1944
avverso l’ordinanza n. 174/2014 TRIBUNALE di TRAPANI, del
17/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/set é le conclusioni del PG Dott. ao
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Data Udienza: 25/05/2015
Ritenuto in fatto
1. Con provvedimento del 17/03/2014 il Tribunale di Trapani ha dichiarato
inammissibile la richiesta del 04/09/2012 presentata da Alberto Di Pietra, al fine
di ottenere la revoca del decreto adottato dal medesimo Tribunale in data
13/01/1989, con il quale era stata applicata nei suoi confronti la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno e
disposta la confisca di alcuni beni.
2. Nell’interesse del Di Pietra è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
Considerato in diritto
1. Osserva la Corte che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, avverso il provvedimento con cui il tribunale rigetta
la richiesta di revoca della misura di prevenzione è esperibile l’appello e non il
ricorso per cassazione, anche quando il provvedimento medesimo sia adottato de
plano (v., ad es., Sez. 6, n. 39763 del 27/09/2012, Mazza, Rv. 254001).
Ne discende che, qualificata l’impugnazione come appello, ai sensi dell’art. 568,
comma 5, cod. proc. pen., gli atti vanno trasmessi alla Corte d’appello di
Palermo per il giudizio.
P.Q.M.
riqualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
Appello di Palermo.
Così deciso in Roma il 25/05/2015
Il Componente estensore
Il Presidente
si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali.