Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29870 del 23/06/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29870 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SENTENZA A í’il01-1VAZIONE
SEMPLIFICATA
• MARZOLLA Daniela nata a Rovigo il 10/10/1944
avverso la sentenza del 14/03/2014 della Corte di Appello di L’Aquila;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14/03/2014 la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma
della decisione del Tribunale di Teramo del 30/05/2012, appellata (anche) da
Marzolla Daniela, riconosciute le attenuanti generiche, rideterminava la pena a
quest’ultima inflitta in mesi nove di reclusione con riferimento ai reati di cui ai
capi B) – truffa aggravata per l’erogazione di contributi comunitari ex art. 640
bis cod. pen. – e C) – falsità ideologica commessa dal privato in atto di notorietà
ex art. 483 cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione la Marzolla, tramite
difensore di fiducia, sulla base di due motivi, denunciando il vizio di motivazione
ex art. 606, primo comma lett. e) con riferimento alle censure proposte in
appello in relazione ad entrambi i reati.
Data Udienza: 23/06/2016
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché entrambi i reati si sono
estinti per prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado:
considerato che il periodo prescrizionale massimo per la truffa ex art. 640 bis e
per il falso ex art. 483 cod. pen. è di sette anni e sei mesi, che vi è stata
sospensione del termine durante il processo di primo grado per il periodo
complessivo di 5 mesi e 18 giorni (dal 04/04/2011 al 13/07/2011 e dal
16/11/2011 al 25/01/2012), che i reati sono stati commessi, rispettivamente, il
1’11/05/2015 e, il falso, il 07/08/2014.
Non può pronunciarsi sentenza assolutoria nel merito ai sensi del II comma
dell’art. 129 c.p.p. in quanto dagli atti non risulta evidente che il fatto non
sussista, che l’imputata non l’abbia commesso, che il fatto non costituisca reato
o che non è previsto dalla legge come reato; ciò anche alla luce delle motivazioni
espresse nell’impugnata sentenza, immuni da vizi logici, basate sulla
documentazione in atti (pagg. 5 e 6).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2016
Il Consigliere estenylFe-
Il Presidente
23/05/2007 ed il 20/08/2006, risulta che i delitti si sono prescritti, la truffa,