Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29868 del 25/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29868 Anno 2015
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRIMEH EL MOSTAFA N. IL 02/02/1970
avverso l’ordinanza n. 5/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
31/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/s2tite le conclusioni del PG Dott.
Co eim-0

Uditi difens

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vv.;

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Data Udienza: 25/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Con provvedimento del 31/03/2014 la Corte d’appello di Torino ha rigettato

l’appello proposto avverso il decreto con il quale il Tribunale di Torino aveva
disposto, nei confronti di Grimeh El Mostafa, la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale dì pubblica sicurezza per anni uno con obbligo di soggiorno
nel Comune di residenza, nonché la confisca di varie autovetture.
2. Nell’interesse del Grimeh è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.

decreto di irreperibilità che ha preceduto la notifica del decreto di sequestro
anticipato e di fissazione dell’udienza. In particolare, il ricorrente rileva che

il

Grimeh non era stato cercato presso il luogo, risultante dagli atti, dove egli
dimora con la propria convivente, aggiungendo, a riprova dell’assenza di
qualunque separazione di fatto, che il 27/08/2012 era nata l’ultima figlia della
coppia.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,

sottolineando: a) che i precedenti a carico del Grimeh sono risalenti a fatti
occasionalmente commessi tra l’aprile 2002 e il giugno 2004 e non hanno certo
costituito fonte di reddito (men che mai abituale); b) che della pretesa assiduità
di frequentazioni con persone pluripregiudicate e con precedenti di polizia non
v’è traccia in atti; c) che, in ogni caso, difettava il requisito dell’attualità della
pericolosità, dal momento che anche le denunce menzionate nel provvedimento,
oltre a risalire a non meno di tre anni orsono, sono sfociate in provvedimenti
favorevoli al Grimeh; d) che del tutto generiche erano le considerazioni sui
rapporti tra il proposto e ambienti legati alla criminalità.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dì legge in
relazione alla disposta confisca, per avere la Corte territoriale erroneamente
assunto che il reddito prodotto dall’attività del Grimeh corrispondesse alla

somma del valore di ciascun veicolo confiscato e comunque non

avere

considerato che il reddito ricavabile dalla intestazione dei veicoli doveva
comunque essere distribuito per un arco di undici anni.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto muove dall’apodittica
affermazione della convivenza del proposto con la madre dei figli comuni,
convivenza certo non dimostrata dalla nascita dell’ultima figlia in data
27/08/2012.
In definitiva, nessun elemento smentisce l’accertamento richiamato dal
provvedimento impugnato, quanto all’intervenuta separazione di fatto della

1

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e si denuncia la nullità del

coppia, e, pertanto, la lamentata incompletezza delle ricerche che hanno
preceduto l’emissione del decreto di irreperibilità è del tutto insussistente.
2. Fondato è il secondo motivo, dal momento che, a fronte di risalenti precedenti
penali e di successive iniziative che, per riconoscimento del medesimo decreto
impugnato, non sono sfociate in provvedimenti sfavorevoli al ricorrente, la
valutazione di attualità della pericolosità del proposto è sorretta da una
motivazione solo apparente, in quanto, per un verso, non spiega se e per quale
ragione elementi tratti dalle più recenti vicende siano stati ritenuti indicativi di

obiettivamente verificabile e non argomentata frequentazione con soggetti
malavitosi.
3. Fondato è, in conseguenza, anche il terzo motivo di ricorso, dal momento che
manca qualunque valutazione sulla correlazione tra il momento di acquisto dei
beni e il momento in cui si possa ritenere sussistente la pericolosità generica del
proposto.
4. In conseguenza il provvedimento impugnato va annullato con rinvio alla Corte
d’appello di Torino per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Torino per
nuovo esame.
Così deciso in Roma il 25/05/2015
Il Componente estensore

Il Presidente

pericolosità e, per altro verso, del tutto genericamente valorizza una non

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