Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29867 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29867 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
• SALPIETRO Salvatore nato a Paternò il 04/03/1962
avverso la sentenza del 12/05/2014 della Corte di Appello di Messina;
PARTE CIVILE: Cocivera Giuseppe
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/05/2014 la Corte di Appello di Messina, in parziale
riforma della decisione emessa dal Tribunale di Patti il 03/12/2010, appellata da
Salpietro Salvatore, assolveva costui dal reato di lesioni di cui al capo B) per non
aver commesso il fatto e, riqualificato il reato di rapina aggravata di cui al capo
A) nel delitto di ricettazione, rideterminava la pena inflitta in due anni di
reclusione ed € 800,00 di multa; confermava le statuizioni civili in favore della
costituita parte civile Cocivera Giuseppe.
Rilevava la corte territoriale che, all’esito dell’istruttoria espletata, non poteva
ritenersi che l’imputato fosse stato l’autore dell’aggressione in danno del
Cocivera per appropriarsi dei contanti e dell’assegno indicati nel capo

Data Udienza: 23/06/2016

d’imputazione; era emerso invece che il Salpietro era stato trovato in possesso
del denaro e del titolo di provenienza furtiva senza addurre alcuna giustificazione
e che aveva cercato di mettere in circolazione l’assegno.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Salpietro, attraverso
il difensore di fiducia, eccependo la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) in
relazione all’art.521 cod. proc. pen. per la mancata correlazione tra imputazione
e sentenza; il vizio di motivazione per l’omesso riconoscimento dell’ipotesi lieve

statuizioni civili e della provvisionale nonostante il ridimensionamento della
rilevanza penale dei fatti contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sebbene il primo motivo di ricorso presenti margini di fondatezza – dall’esame
della imputazione originariamente contestata al ricorrente e del quadro di
riferimento fattuale su cui si è articolato il contraddittorio e il diritto alla prova si
rileva il radicale mutamento, a seguito della riqualificazione operata in appello,
della posizione del soggetto che è stato trovato in possesso dei beni sottratti alla
vittima, da autore della ipotizzata rapina aggravata a detentore di beni sottratti
da altri e ricevuti nella consapevolezza della provenienza furtiva – deve tuttavia
dichiararsi la prescrizione del reato di ricettazione per decorso del termine
massimo decennale a tal fine previsto.
2. Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità,
sancito dall’art. 129 cod. proc. pen., impone infatti che nel giudizio di
cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa di nullità di ordine
generale e una causa estintiva del reato, sia data prevalenza a quest’ultima (ex
multis Cass. sez. 3 sent. n. 42703 del 07/07/2015 – dep. 23/10/2015 – Rv.
265194).
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato
estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

di cui all’art. 648, secondo comma cod. pen. nonchè per la conferma delle

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