Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29867 del 23/02/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29867 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RIGA FLAVIO N. IL 02/07/1960
RIGA NICOLA N. IL 16/06/1982
BORDON CHIARA N. IL 23/04/1962
avverso la sentenza n. 120/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di UDINE, del 21/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/se e le conclusioni del PG Dott. 9/ 40
(2-11
4V
Udit i difensor Avv.;
/
Data Udienza: 23/02/2015
l
RILEVA IN DIRITTO
I ricorsi risultano inammissibili.
-Preliminarmente va evidenziata l’inammissibilità della censura dedotta dalla difesa di RIVA
Flavio,relativa al difetto di rituale notifica del decreto di citazione,evidenziando che non assume
conferita dal medesimo una procura speciale al difensore,ai fini della richiesta di applicazione di
pena ex art.444 CPP.
Gli altri imputati risultano essere stati presenti all’udienza di definizione del patteggiamento.
Resta dunque da considerare manifestamente infondata la censura del ricorrente difensore,in
ordine alla nullità del procedimento,e della sentenza impugnata,stante la rituale instaurazione
del rapporto processuale,ove l’imputato Riva Flavio risulta rappresentato a tutti gli effetti dal
difensore ai fini della definizione del procedimento ex art.444 CPP.
-Quanto alle censure avanzate per illogicità della motivazione ed erronea qualificazione
giuridica dei fatti ,ascritti a BORDON Chiara e RIGA Nicola,si osserva che la difesa censura il
merito della decisione,con rilievi che attengono alla diversità dei ruoli degli imputati
inammissibili in questa Sede.
Deve rilevarsi sul punto che la sentenza di patteggiamento ex art.444 CPP .non impone al
giudice di rendere specifica motivazione ,atteso che questa può essere sommaria,essendo
sufficiente che risulti il difetto delle condizioni di non punibilità(Cass.14.2.1998/209612);d’altra
parte ,in presenza di adeguata motivazione sulla insussistenza di ipotesi di proscioglimento ai
sensi dell’art.129 cpp.,è inammissibile ,in sede di legittimità,ogni impugnazione contenente
eccezioni o censure relative al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato.
Parimenti inammissibili appaiono le deduzioni generiche relative alla erronea qualificazione
giuridica dei fatti,avendo il giudice valutato la corretta qualificazione richiamata in sede di
patteggiamento e non essendo dedotta la diversa qualificazione delle condotte contestate dal
difensore ricorrente .(Si evidenzia peraltro il principio sancito da questa Corte con sentenza
Sez.V,n.21287 del 4.6.2010-RV247539-secondo cui l’applicazione concordata della pena
presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità,anche assoluta,diversa da
quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato)Va pertanto dichiarata l’inammissibilità dei ricorso a cui consegue la condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese processuali ,nonché al versamento di una somma in favore
della Cassa delle Ammende,che si ritiene di determinare in C 1.500.
rilevanza,nella specie,i1 riferimento allo stato di latitanza dell’imputato,atteso che risulta
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
Roma,deciso in data 23 -2- 2015-
processuali e della somma di €1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.