Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29865 del 23/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29865 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

• PEZZOLA Fabrizio nato a Monza il 20/05/1967
avverso la sentenza del 20/04/2015 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore della parte civile, avv. Sonia Bova del foro di Lecco, che ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
intervenuta prescrizione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20/04/2015 la Corte di Appello di Milano confermava la
decisione del Tribunale di Milano – sez. distaccata di Cassano d’Adda con la quale
l’appellante Fabrizio Pezzola era stato condannato alla pena di dieci mesi di
reclusione ed € 400,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di truffa
in concorso, commessa in danno di Nardiello Luigi, titolare della ditta
Concessionaria Narauto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pezzola, tramite il
difensore di fiducia, eccependo la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) con
riferimento all’art. 157 cod. pen. trattandosi di reato per i quali la corte
territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione per intervenuta prescrizione

Data Udienza: 23/06/2016

nonché all’art. 640 cod. pen. per non essere stata raggiunta la prova
dell’elemento soggettivo della truffa.
Con memoria del 07/06/2016 il difensore ha ampliato i motivi relativi alla
prescrizione ed alla valutazione del compendio probatorio.
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato si era estinto
per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, emessa
in data 20/04/2015: considerato che il periodo prescrizionale massimo per il

riconosciuta dal giudice di merito, che non vi sono state sospensioni del termine,
che il reato è stato commesso tra il 3 aprile e il 20 luglio 2007, risulta che la
prescrizione si è verificata in data compresa tra il 03/10/2014 ed il 20/01/2015.
Il primo motivo di ricorso si rivela pertanto fondato e assorbente rispetto alle
altre questioni oggetto di censura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

Sentenza a motivazione semplificata

Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

delitto di truffa è di sette anni e sei mesi, che la recidiva contestata non è stata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA