Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29864 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29864 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

SENTENZA A MCJZoNE
SEMPLIFICATA

• CARDILLIO Alfio nato a Piedimonte Etneo il 31/10/1973
avverso la sentenza del 21/02/2014 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
sentiti i difensori, avv. Ernesto Pino, in sostituzione dell’avv. Giovanni Spada del
foro di Catania che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 21/02/2014 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma
della decisione del Tribunale di Catania – sez. distaccata di Giarre del
06/03/2006, appellata dall’imputato Alfio Cardillo, concedeva a costui il beneficio
della sospensione condizionale della pena, confermando la condanna alla pena di
sei mesi di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di ricettazione di legname
ex art. 648, secondo comma cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Cardillo, tramite
difensore di fiducia, eccependo la violazione dell’art. 606, primo comma lett. b)
ed e) cod. proc. pen. perché l’affermazione di responsabilità si basava
esclusivamente su dichiarazioni testimoniali inutilizzabili in base alle disposizioni
del codice di rito, in mancanza di motivazione sulla sussistenza e sulla

Data Udienza: 23/06/2016

qualificazione giuridica dei fatti; l’erronea applicazione della legge penale in
relazione all’art. 712 cod. pen. nonchè all’art. 157 cod. pen. in tema di
prescrizione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ha evidenziato la corte territoriale che la responsabilità dell’imputato per la
ricettazione era ancorata non già alle dichiarazioni de relato ritenute inutilizzabili
ma al fatto che il legname di provenienza furtiva fosse stato rinvenuto, a seguito

contestata; che si trattava inoltre – con riferimento al reato presupposto – di
merce restituita al proprietario Cardillo Giuseppe al quale era stata sottratta,
come da costui denunciato; che la ricezione del legname avvenuta al di fuori dei
modi tipici di circolazione e di negoziazione e, dunque, in condizioni tali da
ingenerare, secondo la comune esperienza, la consapevolezza che lo stesso non
potesse essere legittimamente posseduto integrava il dolo di ricettazione e
l’esclusione della qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 712 cod. pen.
La motivazione è pertanto immune da vizi logici e coerente con il dato
normativo, processuale e sostanziale.
Il reato non si era altresì prescritto alla data del 21/02/2014 di pronuncia della
sentenza di appello, non essendo decorso il termine massimo di prescrizione di
dieci anni dalla data dei fatti, risalenti al 14/01/2004, dovendosi a tal fine
considerare il periodo di sospensione del termine pari a 60 giorni nel corso del
giudizio di primo grado, con conseguente slittamento del decorso della
prescrizione al 15/03/2014.
In definitiva, il ricorso è inammissibile e, come tale, inidoneo a instaurare un
regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la
sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso
qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità quali la
prescrizione del reato successiva alla sentenza di secondo grado.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

2

di perquisizione domiciliare, presso l’abitazione del Cardillo, circostanza non

Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2016

Il Consigliere estensore

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