Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29863 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29863 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da

SENTENZA M OflV AZONE
SEMPLIFICATA

• ROSSI Piero nato ad Aviano il 25/05/1961
avverso la sentenza del 12/01/2015 della Corte di Appello di Trieste;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione limitatamente al capo F), con eliminazione della relativa pena, ed
inammissibilità nel resto.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 12/01/2015 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma
della decisione del Tribunale di Pordenone del 09/01/2014, appellata
dall’imputato Rossi Pietro, dichiarava prescritto il reato di cui al capo P), e
rideterminava la pena per i reati di cui ai capi F), M) – appropriazione indebita, in
qualità di amministratore condominiale, nei confronti di due condomìni – e Q) truffa in danno della condomina De Marco Lucia – in un anno, quattro mesi,
giorni quindici di reclusione ed C 1.300,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Rossi di persona
eccependo il decorso del tempo di prescrizione per il reato di cui al capo F) ed il
mancato esame dei motivi di contestazione; il travisamento delle prove

Data Udienza: 23/06/2016

documentali e dichiarative per il reati di cui ai capi M) e Q), da ritenersi anch’essi
prescritti.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Occorre premettere che i reati, alla data della sentenza di appello (12/01/2015),
non si erano prescritti, non essendo decorso il termine massimo di sette anni e
sei mesi dalla data di commissione dei tre delitti in questione (gennaio 2008 per i

Per il resto, con i motivi di ricorso il Rossi, sotto il profilo del vizio di motivazione,
tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche
dopo la modifica normativa dell’articolo 606 cod. proc. pen. lett. e) di cui alla
legge 20 febbraio 2006 n.46 che ha lasciato inalterata la natura del controllo
demandato alla corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può
estendersi ad una valutazione di merito.
Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione impugnata
ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” e cioè doppia pronuncia di
eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in
sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica
deduzione) che l’argomento probatorio che si assume travisato è stato per la
prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del
provvedimento di secondo grado.
Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale
probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure
dell’appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell’imputato, alla medesima
conclusione della sentenza di primo grado, sottolineando alle pagine 7 e 8 – alle
quali si rinvia – le ragioni in fatto della condanna alla stregua delle risultanze
probatorie acquisite, rilevando la mancanza di specifiche contestazioni per
quanto riguarda il reato sub F) (anche nel ricorso in esame il Rossi non ha
indicato quali sarebbero stato i profili non esaminati).
Il ricorso è pertanto inammissibile e, come tale, inidoneo a instaurare un
regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la
sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso
qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità quali la
prescrizione del reato successiva alla sentenza di secondo grado.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle

2

capi F ed M, fine del 2007 per il capo Q).

9

Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di €
1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Sentenza a motivazione semplificata

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