Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29863 del 19/03/2013
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29863 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AQUINO DAVIDE N. IL 06/09/1970
avverso la sentenza n. 547/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
12/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 19/03/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato
La parte ricorrente, nella sostanza, propone, con doglianze dì contenuto
generico e attinenti ad aspetti in fatto, una diversa lettura del materiale
probatorio così formulando una diversa ricostruzione della fattispecie
concreta. Sotto questo profilo deve essere ribadito che nel giudizio di
cassazione, pur dopo la novella introdotta dalla I. n. 46 del 2006, alla
Corte di Cassazione restano precluse sia la rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisioni impugnata, sia l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Infatti il giudice di legittimità ha l’esclusivo compito di controllare se la
motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace
di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito [Cass., sez. I, 16.11.2006
in Ced Cass. Rv. 2355071
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso i
ma il 19.3.2013
L’imputato D’AQUINO Davide, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento di cui in epigrafe, lamenta:
§1) ex art. 606 IA comma lett. E) cpp, vizio di motivazione in riferimento
alla valutazione delle prove testimoniali con conseguente violazione
dell’art. 192 cpp