Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29860 del 25/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29860 Anno 2015
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASCONE SALVATORE N. IL 05/05/1953
CASCONE FILIPPO N. IL 19/11/1956
GIORDANO GIOVANNA N. IL 10/05/1964
avverso la sentenza n. 2985/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E I/WAA
che ha concluso per CX
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o, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 25/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 05/02/2014 la Corte d’appello di Napoli, per quanto ancora
rileva, ha confermato l’affermazione di responsabilità di Salvatore Cascone,
Filippo Cascone e Giovanna Giordano, in relazione a fatti di bancarotta
fraudolenta per distrazione e documentale, commessi dai primi due, nella qualità
di amministratori di fatto, e dalla terza, quale amministratrice di diritto e,
successivamente, liquidatore, della Cascone Auto s.r.I., dichiarata fallita in data
11/10/2001.

Cascone e Giovanna Giordano.
2.1. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Salvatore Cascone
lamenta violazione di legge, per non avere la Corte d’appello annullato la
decisione di primo grado, nonostante che non fosse stato notificato all’imputato il
decreto che disponeva il giudizio: a fronte della nullità assoluta e insanabile
prodotta dall’omessa notifica, la cui dimostrazione non poteva essere affidata ad
atti equipollenti o discendere da mere presunzioni, è del tutto irrilevante,
secondo il ricorrente, la sua presenza ad alcune udienze del giudizio di primo
grado.
2.2. Con il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Salvatore
Cascone e il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dei restanti due
imputati, esaminabili congiuntamente per la loro sovrapponibilità, si lamenta
violazione di legge, dal momento che, in virtù dell’art. 1 I. fall., come modificato
dal d. Igs. n. 5 del 2006, la Cascone Auto s.r.l. non avrebbe potuto essere
assoggettata a fallimento.
2.3. Con il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Salvatore Cascone e
il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse dei restanti due imputati,
esaminabili congiuntamente per la loro sovrapponibilità, ci si duole del

riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma secondo,
n. 1, I. fall, in quanto i fatti di distrazione, occultamento e dissipazione previsti
dalla norma incriminatrice non realizzano fattispecie cumulative, ma ipotesi
alternative e fungibili.
2.4. Con il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di Salvatore Cascone
e il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Filippo Cascone,
esaminabili congiuntamente per la loro sovrapponibilità, si lamenta assenza di
motivazione in ordine alla richiesta di prevalenza delle riconosciute circostanze
attenuanti generiche sulla ritenuta circostanza aggravante.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di Salvatore Cascone è
infondato.
1

2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell’interesse di Salvatore Cascone, Filippo

In un contesto caratterizzato dalla necessità di ricostruire il fascicolo relativo al
processo di primo grado, l’intervenuta notifica del decreto di citazione è stata
ritenuta dimostrata dalla Corte territoriale sia in ragione dell’accertamento
operato dal Tribunale, all’udienza del 04/02/2004, quando si è preso atto della
irregolarità della notifica del decreto solo nei confronti di Filippo Cascone e
Giovanna Giordano, sia in ragioneo del fatto che, ancora all’udienza del
16/07/2008, Salvatore Cascone era presente e aveva reso spontanee
dichiarazioni.

l’omessa notifica del decreto di citazione all’imputato possa essere sanata dalla
presenza dello stesso all’udienza (Sez. 3, n. 6523 del 19/01/2001, Procopio, Rv.
218709), ma che la prova dell’avvenuta notifica del decreto, una volta postasi la
necessità di ricostruire il fascicolo, del tutto logicamente è stata tratta da
elementi univocamente dimostrativi dell’avvenuto perfezionamento della
procedura e perfettamente aderenti allo scopo perseguito dalla normativa del
codice di rito.
2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Salvatore Cascone e il
primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dei restanti due imputati, Si
contenuto identico, sono inammissibili, per manifesta infondatezza, dal momento
che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta di cui agli
artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza
dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di
insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni
previste per la fallibilità dell’imprenditore, sicché le modifiche apportate all’art. 1
R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre
2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell’art. 2 cod. pen. sui
procedimenti penali in corso (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv.
239398).
3. Il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Salvatore Cascone e il
secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse dei restanti due imputati, di
contenuto identico, sono inammissibili per manifesta infondatezza, dal momento
che le astratte considerazioni svolte sulla struttura della norma incriminatrice si
scontrano, nel caso concreto, come puntualmente rilevato dalla Corte territoriale,
con la ritenuta e non contestata sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta e
del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
4. Il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di Salvatore Cascone e il
terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Filippo Cascone, di contenuto
identico, sono inammissibili, in quanto la Corte territoriale, con motivazione che
non palesa alcuna manifesta illogicità, ha confermato la decisione di primo
2

È bene precisare che, nel caso di specie, non si intende affatto sostenere che

grado, in punto di trattamento sanzionatorio e con espresso riferimento anche
alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando
l’entità dei fatti e, con tale sintetica formula, richiamando le considerazioni svolte
sul punto dal giudice di primo grado, quanto al rilevante valore del compendio
distratto.
I ricorrenti, trascurando di considerare siffatto passaggio argomentativo, si
dolgono, come s’è visto, dell’inesistenza della motivazione, ossia prospettano
una critica smentita in modo evidente dall’esame della decisione impugnata.

dei restanti ricorsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché la condanna di Filippo
Cascone e di Giovanna Giordano al versamento, per ciascuno, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,
appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di Salvatore Cascone e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali; dichiara inammissibili i ricorsi di Filippo Cascone e di
Giovanna Giordano e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 25/05/2015
Il Componente estensore

Il Presidente

5. Alla pronuncia di rigetto del ricorso di Salvatore Cascone e di inammissibilità

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