Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29860 del 23/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29860 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NASO MAURIZIO N. IL 04/11/1973
avverso la sentenza n.554/2007 CORTE DI APPELLO di PERUGIA del 12/05/2014
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Roberto Aniello che ha chiesto
dichiararsi l’annullamento per prescrizione
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 12 maggio 2014 la Corte di Appello di Perugia, decidendo in sede di
rinvio dalla Corte di cassazione, in riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Macerata
del 28 marzo 2001, dichiarava Naso Maurizio colpevole del delitto di cui all’art. 73 D.P.R.
309/90 e lo condannava alla pena di anno 1 di reclusione ed € 6.000,00 di multa.
1.2 Riteneva la Corte di appello che quanto al motivo del rinvio operato dalla corte di
legittimità, e relativo alla inconducenza ed illogicità della motivazione sulla mancata
applicazione dell’attenuante di cui al comma quinto del citato art. 73, le specifiche circostanze
del caso di specie, costituite dal sequestro di gr.149 di hashish, trasporto dello stupefacente a
1

Data Udienza: 23/06/2016

bordo della vettura, sequestro di una rilevante somma contante, numero di dosi confezionabili,
fossero elementi sufficienti per negare la sussistenza dell’ipotesi più lieve di reato.

1.3 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato attraverso il proprio
difensore deducendo la violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per avere la
corte di appello) in sede di giudizio di rinvio, fatto ricorso allo stesso elemento quantitativo già
ritenuto dalla Corte di Cassazione non idoneo ad escludere la ricorrenza dell’ipotesi di cui al
comma quinto dell’art. 73 D.P.R. 309/90 nonché utilizzato elementi quali il consumo di

ricorrente che la lieve entità del fatto può essere ritenuta anche in presenza di una quantità
non modica di droga.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2.1 Ed infatti deve ritenersi che il giudizio espresso dalla corte di merito sia frutto di una
corretta analisi del materiale probatorio, non illogica ed altresì priva di contraddizioni. Difatti, il
giudice di appello, ha adeguatamente indicato gli elementi di prova sussistenti a carico del
Naso specificando tutte le circostanze che lo portavano ad escludere la sussistenza della
invocata ipotesi della lieve entità, analiticamente indicate e frutto di un giudizio di fatto
adeguatamente motivato che si profila non censurabile nella presente sede; il riferimento alla
quantità della sostanza viene accompagnato da ulteriori valutazioni riguardanti le modalità del
trasporto, il quantitativo di denaro sequestrato, il numero di dosi confezionabili, la personalità
dell’imputato che costituiscono motivazione sufficiente per escludere la invocata ipotesi lieve.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo
cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, 25 febbraio 2016

L CONSIGLIERE EST.
Dott. Ignazio Par

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL

14 LUG. 2018

sostanza tipo Peyote la cui rilevanza penale era già stata esclusa; lamentava ancora il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA