Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29859 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29859 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
• Romano Sossio nato a Bassiano il 21/10/1943
avverso la sentenza del 06/10/2014 della Corte di Appello di R orna;
PARTE CIVILE: Pecutari Maurizio
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Renato Archidiacono del foro di Latina,
che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 06/10/2014 la Corte di Appello di Roma, in riforma della
decisione assolutoria del Tribunale di Latina del 02/10/2009 emessa nei confronti
di Romano Sossio ed appellata dalla parte civile Pecurari Maurizio, dichiarava
l’imputato responsabile del fatto di usura contestato ai soli fini civili e lo
condannava al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore del
Pecu rari.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Romano, tramite il
difensore di fiducia eccependo l’inosservanza dell’art. 602 comma 4 cod. proc.
pen. in relazione al combinato disposto dell’art. 523 comma 2 cod. proc. pen. e
dell’art. 82 comma 2 cod. proc. pen. nonché dell’art. 591, comma 1 lett. d) cod.

Data Udienza: 23/06/2016

proc. pen; vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, primo comma lett. b) cod. proc.
pen.
Ha sostenuto a riguardo che l’appello doveva essere dichiarato improcedibile per
la mancata presentazione delle conclusioni della parte civile, unica parte
appellante, non comparsa all’udienza di discussione, non potendo a tal fine
considerarsi rituale il deposito all’udienza dell’Il maggio 2012 della nuova
nomina del difensore e delle conclusioni, atteso il rinvio del processo, all’esito di

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto devoluta a questa Corte di cassazione è se sia legittimo
dichiarare l’ammissibilità dell’appello ritualmente proposto dalla parte civile, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 576 c.p.p., nel caso in cui la stessa parte civile
appellante non sia presente all’udienza di discussione e non reiteri in quella sede
le conclusioni già formulate all’inizio del processo di secondo grado.
Secondo la sentenza impugnata, il fatto che la parte civile abbia comunque
deposito all’udienza dell’11/05/2012 le conclusioni, partecipando in seguito al
processo, esclude la possibilità di ravvisare la rinuncia implicita all’impugnazione
o la revoca tacita della costituzione di parte civile.
2. Non considera il ricorrente che la mancata partecipazione della parte civile al
giudizio di appello non è prevista tra le cause di inammissibilità
dell’impugnazione; costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato
infatti che l’assenza della parte civile al processo di appello non determina alcuna
revoca tacita o implicita della sua costituzione, in ciò concretizzandosi il principio
di immanenza della parte civile nel processo penale, riconducibile al capoverso
dell’art. 76 cod. proc. pen., secondo il quale “la costituzione di parte civile
produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo” (Sez. 4, sent. 24360 del
28.5 – 16.6.08 in proc. Rago e altri; Sez. 5, sent.25723 del 6.5 – 12.6.03 in proc.
Manfredi). La revoca della parte civile si determina infatti solamente a seguito di
una dichiarazione espressa fatta secondo le forme ed i contesti procedimentali
indicati dal primo comma dell’art. 82 cod. proc. pen. ovvero a seguito di uno dei
due “comportamenti concludenti” specificamente disciplinati dal comma 2,
medesimo articolo: la mancata presentazione delle conclusioni a norma dell’art.
523 c.p.p. (e consolidato è l’insegnamento di questa Corte sul riferimento della
norma al solo processo dì primo grado: Sez. 2, sent. 24063 del 20.5 – 12.6.08 in
proc. Quintile e altro; Sez. 5, sent. 12959 del 8.2 – 12.4.06 in proc. Lio ed altro)
ovvero il promuovere l’azione davanti al giudice civile.

2

quella stessa udienza, a nuovo ruolo.

3. La situazione procedimentale della revoca della costituzione di parte civile
(espressa o tacita, secondo la disciplina dell’art. 82 c.p.p. e l’interpretazione di
legittimità sull’art. 76 c.p.p., comma 2) va tuttavia tenuta distinta dalla
situazione procedimentale della rinuncia all’impugnazione, che è influenzata dalla
prima – quando l’impugnazione sia stata proposta in via autonoma dalla parte
civile – ma non si risolve in essa, trovando disciplina propria nell’art. 589 c.p.p.,
che stabilisce le sue forme specifiche.

previste dall’art. 589 cod. proc. pen.
3.1 II quesito se sia configurabile in genere una rinuncia implicita
all’impugnazione ha trovato – secondo i dati giurisprudenziali disponibili – una
sola risposta positiva in termini, con Sez. 1, Sent. 1416 del 23.03-30.04.94, in
proc. Polifroni, secondo cui la rinuncia all’impugnazione può avvenire anche
implicitamente, purché in modo univoco (la fattispecie riguardava la richiesta di
un imputato che passasse in giudicato la sentenza pronunciata nei suoi confronti
e da lui in precedenza impugnata). La giurisprudenza di legittimità ha negato che
costituissero rinuncia implicita all’impugnazione la richiesta di conferma di
sentenza impugnata dalla parte pubblica, proposta nelle conclusioni del giudizio
di appello dal procuratore generale di udienza (per tutte, Sez. 5, sent. 43363 del
5.10 – 30.11.05 in proc. Aragona) ovvero il pagamento di pena pecuniaria e
spese processuali da parte di soggetto destinatario di decreto penale (per tutte,
Sez. 1^, sent. 26278 del 19.5 – 10.6.04 in proc. De Angelis).
Per affermare la configurabilità e rilevanza di una rinuncia implicita
all’impugnazione, è comunque necessaria la palese univocità della condotta
procedimentale tenuta dalla parte che ha proposto in precedenza rituale
impugnazione.
Così non è però nel caso di specie.
Infatti l’assenza alla sola udienza di discussione della parte cha abbia proposto
appello, presentando le proprie conclusioni e sollecitando la rinnovazione
dell’attività istruttoria impedisce di dare a tale mancanza un significato
procedimentale di inequivoca volontà di rinuncia, in virtù anche del richiamato
principio di immanenza.
Deve quindi concludersi che la mera assenza della parte civile appellante
all’udienza di discussione e la mancata riproposizione delle conclusioni non può
essere per sè considerata manifestazione inequivoca di una rinuncia implicita
all’impugnazione (cfr. Cass. sez. 6 sent. n. 12165 del 11/03/2009 – dep.
19/03/2009 – Rv. 242931).

3

Nel nostro caso non vi è stata alcuna rinuncia esplicita, nelle forme appunto

4. In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dei consolidati
principi in materia non considerati dal ricorrente.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese
del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende della
somma ritenuta equa di C 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non
emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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