Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29858 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29858 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

SENTEITZA A MOT1VAZ NE
SEMPLIFICATA

• PASSIGLI Lorenzo nato a Firenze il 25/08/1967
avverso la sentenza del 25/09/2014 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 25/09/2014 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma
della decisione del Tribunale di Lucca – sez. distaccata di Viareggio del
26/03/2012, appellata da Passigli Lorenzo, dichiarava non doversi procedere nei
confronti di costui in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica perché
estinti per prescrizione e rideterminava la pena per i delitti di ricettazione di
assegni bancari di cui ai capi C), D) ed E) nella misura di due anni, quattro mesi
di reclusione ed C 2.400,00 di multa. Confermava la condanna dell’appellante al
risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Passigli, tramite il
difensore di fiducia, articolando quattro motivi, il primo relativo al reato di
ricettazione sub C), eccependone la mancata dichiarazione di estinzione per
prescrizione; il secondo all’omesso approfondimento istruttorio mediante perizia

M

Data Udienza: 23/06/2016

grafologica; il terzo ed il quarto al trattamento sanzionatorio (carenza
motivazionale circa il diniego della circostanza attenuante di cui al secondo
comma dell’art. 648 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62
bis cod. pen.).
Il ricorso è manifestamente infondato.
I motivi relativi alla rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale ed al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono considerarsi

esaminati e non specificatamente contestati.
Ha infatti evidenziato il giudice di secondo grado che l’approfondimento
probatorio non era necessario atteso che “gli assegni menzionati nei capi A – B
provenivano da delitto e le prove testimoniali assunte – mai contestate
dall’imputato e ritenute dal primo giudice del tutto attendibili – hanno consentito
di dimostrare che gli assegni erano consegnati dall’imputato alle persone offese”,
circostanze estranee al ricorso in esame.
Anche per le attenuanti generiche la motivazione è immune da censure,
incentrandosi sui numerosi precedenti penali del Passigli e sulla mancanza di
elementi positivi a suo favore, con specifico riferimento alla condotta processuale
non collaborativa: elementi valutativi anche in questo non considerati dal
ricorrente.
Pe quanto riguarda l’ipotesi attenuata di cui al secondo dell’art. 648 cod. pen. la
censura in appello era del tutto generica ed apodittica, riferita indistintamente ai
tre reati di ricettazione, senza alcuna indicazione delle ragioni che avrebbero
dovuto giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, con la
conseguenza che non sussisteva un obbligo motivazionale a riguardo da parte
del giudice di appello (in tema di motivazione, in sede di impugnazione, il giudice
non è infatti obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze,
nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità – Cass. sez. 2, sent. n.
49007 del 16/09/2014 – dep. 25/11/2014 – Rv. 261423).
Il ricorso è pertanto inammissibile e, come tale, inidoneo a instaurare un
regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la
sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso
qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità quali l’eventuale
prescrizione del reato successiva alla sentenza di secondo grado (per il reato sub
C non era maturato a tale data il termine di prescrizione decennale per i periodi

2

aspecifici, perché mera reiterazione di rilievi proposti in appello, adeguatamente

di sospensione determinati da malattia dell’imputato, dal 27/10/2009 e dal
27/04/2010, e dalle due astensioni del difensore dall’attività di udienza, dal
22/03/2012 al 23/10/2012 e dal 23/10/2012 al 12/03/2013).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata

Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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