Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29858 del 19/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 29858 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
USAI GIAN GIACOMO N. IL 11/05/1970
avverso la sentenza n. 586/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
10/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 19/03/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
La parte ricorrente, nella sostanza, propone una diversa lettura del
materiale probatorio così formulando una diversa ricostruzione della
fattispecie concreta. Sotto questo profilo deve essere ribadito che nel
giudizio di cassazione, pur dopo la novella introdotta dalla I. n. 46 del
2006, alla Corte di Cassazione restano precluse sia la rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisioni impugnata, sia
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una
migliore capacità esplicativa.
Infatti il giudice di legittimità ha l’esclusivo compito di controllare se la
motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace
di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito [Cass., sez. I, 16.11.2006
in Ced Cass. Rv. 235507]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 19.3.2013

L’imputato USAI Gian Giacomo, personalmente tramite il difensore,
ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe,
lamenta:
§1) ex art. 606, IA comma lett. B) ed e) cpp l’erronea applicazione delle
norme sul tentativo, non avendo la Corte considerato che la condotta
dell’imputato integrerebbe un’ipotesi di recesso attivo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA