Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29858 del 19/03/2013
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29858 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
USAI GIAN GIACOMO N. IL 11/05/1970
avverso la sentenza n. 586/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
10/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 19/03/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
La parte ricorrente, nella sostanza, propone una diversa lettura del
materiale probatorio così formulando una diversa ricostruzione della
fattispecie concreta. Sotto questo profilo deve essere ribadito che nel
giudizio di cassazione, pur dopo la novella introdotta dalla I. n. 46 del
2006, alla Corte di Cassazione restano precluse sia la rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisioni impugnata, sia
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una
migliore capacità esplicativa.
Infatti il giudice di legittimità ha l’esclusivo compito di controllare se la
motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace
di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito [Cass., sez. I, 16.11.2006
in Ced Cass. Rv. 235507]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 19.3.2013
L’imputato USAI Gian Giacomo, personalmente tramite il difensore,
ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe,
lamenta:
§1) ex art. 606, IA comma lett. B) ed e) cpp l’erronea applicazione delle
norme sul tentativo, non avendo la Corte considerato che la condotta
dell’imputato integrerebbe un’ipotesi di recesso attivo