Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29857 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29857 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1.

GUIDA GIULIANO GABRIELE, nato il 04/02/1972;

2.

CHERCHI DONATELLA nata il 19/10/1960;

avverso la sentenza del 19/01/2015 della Corte di Appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio per entrambi per
prescrizione;
udito il difensore, avv. Pasquale Ramazzotti per Guida, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso o la prescrizione.

FATTO e DIRITTO

1. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 19/01/2015, decidendo in
sede di rinvio, qualificato il fatto di cui al capo sub D) ascritto agli imputati
Giuliano Gabriele GUIDA e Donatella CHERCHI, come peculato, determinava la
pena secondo giustizia dichiarandola, peraltro, condonata nella misura in cui gli
imputati ne potevano usufruire.

Data Udienza: 23/06/2016

2. Contro la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi
difensori, hanno proposto separati ricorsi per cassazione.

3. Donatella CHERCHI ha dedotto:
3.1. LA VIOLAZIONE DELL’ART. 62 BIS C.P. per non avere la Corte concesso le
suddette attenuanti nonostante ne sussistessero i presupposti;
3.2. LA VIOLAZIONE DELL’ART. 317 BIS COD. PEN. per avere applicato l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici nella misura massima di cinque anni senza

4. Giuliano Gabriele GUIDA, ha dedotto:
4.1. OMESSA MOTIVAZIONE in ordine ad un elemento fondamentale della
vicenda processuale: la difesa sostiene che i giudici di merito aveva affermato
che l’investimento (dal quale era derivata l’imputazione di peculato) era stato ad
alto rischio, omettendo di rilevare, tuttavia, che «non solo il contratto prevedeva
la clausola di salvaguardia del capitale, comunque garantito, che i titoli prescelti
erano a tre mesi e che l’immediata loro liquidabilità (prevista e di fatto la
restituzione in soli tre giorni), rendeva l’investimento costantemente
assoggettato al potere di disposizione e di reimpiego da parte dell’investitore

4.2. MANIFESTA ILLOGICITÀ in ordine alla configurabilità dell’elemento
soggettivo del reato: la difesa sostiene che la Corte avrebbe motivato sul dolo
intenzionale (tipico dell’abuso d’ufficio) estraneo alla struttura del peculato senza
comunque superare la circostanza che il Guida aveva dato fedele esecuzione alla
delibera del consiglio d’amministrazione;
4.3. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: la difesa sostiene che, ai fini del
trattamento sanzionatorio (mancata concessione delle attenuanti generiche;
dosimetria della pena) la Corte non aveva valutato e valorizzato la circostanza
che il fatto addebitato all’imputato non aveva provocato alcun danno alla
Pubblica amministrazione;
4.4. con memoria depositata il 09/06/2016, il difensore ha dedotto ulteriori
motivi a sostegno del ricorso sotto il profilo della illegalità della pena.

2. Deve anzitutto rilevarsi che, nel caso in esame, il reato contestato
(risalente al 09/08/2002) ad oggi, risulta essersi prescritto.
Per procedere all’applicazione dell’articolo 129, comma 1, c.p.p., peraltro,
occorre tener conto della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte
per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione (anche d’ufficio) solo il
ricorso idoneo a instaurare un nuovo grado di giudizio, vale a dire non affetto da
inammissibilità originaria (ex multis S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995

2

spiegarne le ragioni.

n.21, Cresci; S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno 2005 n.
23428, Bracale; Cass. sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca).
Nel caso di specie, non si prospettano profili di inammissibilità per quanto
concerne le questioni di rito stricto sensu attinenti alla proposizione del ricorso.
In termini poi di valutazione della sussistenza o meno di manifesta
infondatezza come vizio diretto dei motivi che inibisce l’instaurazione effettiva di
un grado di giudizio ulteriore, dato atto della sufficienza anche di un solo motivo
che non sia manifestamente infondato perché invece tale instaurazione si

di una delle doglianze che compongono il ricorso.
Nel caso di specie, le doglianze dedotte (in specie quella sulla violazione
dell’art. 317 bis cod. pen. dedotta dalla Cherchi ma estensibile anche al Guida:
Cass. 39784/2014 riv 260461; Cass. 18149/2014 riv 259749; Cass. 14375/2013
riv 255407), lette alla luce della motivazione addotta dalla Corte di merito, non
sono manifestamente infondate, sicchè, essendosi instaurato validamente il
presente grado giurisdizionale e assorbito ogni altro motivo, non emergendo
dagli atti elementi che possono giustificare l’applicazione dell’articolo 129,
comma 2, c.p.p., deve dichiarasi l’estinzione del reato per maturata prescrizione,
con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Peraltro, per il solo Guida – condannato in via definitiva anche per i reati
di cui ai capi f) e g), posti in continuazione con il reato di cui al capo sub d)
dichiarato prescritto – dev’essere disposto il rinvio ad altra sezione della Corte dì
Appello di Cagliari per la rideterminazione della pena per i suddetti reati.

P.Q.M.
ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui capo d) estinto per
prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari per la
rideterminazione della pena per i reati di cui ai capi f) g) per Guida Giuliano
Gabriele
Così deciso il 23/06/2016

realizzi, è ictu ()culi constatabile l’assenza di manifesta infondatezza quantomeno

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