Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29857 del 20/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29857 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOCCEDI IVANO N. IL 30/07/1950
avverso la sentenza n. 1041/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Gperale in persona del Dott. ritiume..2
che ha concluso per it Q;
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 27 marzo 2014, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 18 ottobre 2007 che aveva
condannato Boccedi Ivano per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione

della s.r.l. Tradespeople, dichiarata fallita 1’11 marzo 2005, aveva concesso alla
Tradespeople Usa Incorporated, società di fatto collegata alla fallita, un credito
per complessivi euro 4.167.452,37 senza contropartite patrimoniali ed
omettendo di esigerne il recupero.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il
quale lamenta a mezzo del proprio difensore e quale unico motivo, una
violazione delle norme processuali, con particolare riferimento alla non dichiarata
inutilizzabilità di una prova documentale e di una prova testimoniale ai fini
dell’accertamento della propria penale responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

2.

Il motivo si sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze

probatorie sulla pretesa inaffidabilità e inutilizzabilità delle stesse, perchè non è
possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi
inoltre di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dal Giudice del merito che ha, vieppiù,
logicamente motivato l’affermazione della penale responsabilità e, per altro
verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in tema di
c.d. doppia conforme.
Giova rammentare, in punto di diritto e in via generale, come in tema di
ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia
conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale
segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento
possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma
1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione)
che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta
1

in quanto dapprima Presidente del Consiglio di amministrazione e poi Liquidatore

introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395); nella specie
entrambi i Giudici del merito hanno valutato e logicamente motivato le
emergenze processuali ritenendole idonee ad affermare l’esistenza della penale
responsabilità per cui non v’è alcun vizio deducibile avanti questa Corte di
legittimità.

problema della utilizzabilità o meno del documento e delle dichiarazioni
testimoniali ritenute inutilizzabili nei motivi di appello, giungendo ad escluderla
sulla base di congrua e logica motivazione.
Quanto alla lettera 1/12/05 su carta intestata della Creditreform e diretta
alla UGC Banca s.p.a. si osserva che trattasi di scritto non ascrivibile alla nozione
giuridica di scritto anonimo, per il quale deve trovare applicazione la disciplina
processuale di cui all’articolo 240 cod.proc.pen., posto che per documento
contenente dichiarazioni anonime, ai sensi dell’articolo 240 cod.proc.pen., deve
intendersi non quello che sia solo privo di sottoscrizione o di altro valido
elemento di identificazione dell’autore, ma quello di cui sia ignota la provenienza
e del quale non sia possibile identificare l’autore (v. Cass. Sez. I 13 ottobre 2010
n. 39259).
Non può essere, quindi, considerato documento anonimo quello del quale
i Giudicanti, come nel caso in esame, sulla base di logiche e pertinenti
considerazioni, siano in grado di identificarne l’autore e la provenienza.
Da tale documento si evince lo stretto collegamento tra la società italiana
decotta e la società statunitense debitrice dell’ingente finanziamento sia pur non
risultante dai bilanci e dalle scritture contabili della prima.
Quanto alla deposizione della teste Ruffaldi si osserva, a sua volta, come
essa rivestisse la qualità di funzionaria della Creditreform, con ciò corroborando
la valenza probatoria del dianzi indicato documento.
A ciò si aggiunga come le sue dichiarazioni abbiano ribadito il nesso
esistente tra le due società dianzi indicate, rendendo vieppiù evidente la natura
distrattiva della concessione d’ingenti somme da parte della fallita con
prevedibile mancato ritorno delle stesse in pregiudizio della massa dei creditori.
Inoltre, in tema di testimonianza indiretta, il divieto posto dal comma
settimo dell’art. 195 cod. proc. pen. non opera in maniera automatica ogni
qualvolta il testimone non sia in grado di fornire elementi idonei ad una univoca
ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo
quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere,
2

3. La Corte territoriale ha, poi, espressamente affrontato il sollevato

sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell’esistenza ed
attendibilità di tale fonte (v. da ultimo, Cass Sez. VI 14 maggio 2014 n. 37370).
Nella specie le dichiarazioni della teste e il contenuto della missiva dianzi
indicate risultano a loro volta confermate dalla relazione del Curatore
fallimentare circa gli stretti rapporti esistenti tra le due società, più precisamente
tra i soci fondatori della società fallita e quelli della società debitrice.

pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso il 20 maggio 2015.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato, altresì, al

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