Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29857 del 19/03/2013
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29857 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANTELLA DOMENICO ANTONIO N. IL 02/01/1963
avverso la sentenza n. 1986/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 19/03/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato, perchè ha ad oggetto mere
considerazioni in fatto, mancando la indicazione delle ragioni di diritto
poste a fondamento della denunciata violazione di legge. Va infatti
confermato il principio per il quale “Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e
591, 10 comma, lett. c), c.p.p. (in relazione al difetto dei requisiti
dell’impugnazione indicati dall’art. 581, lett. c, c.p.p.), è inammissibile il
ricorso per cassazione nel quale si propongano censure attinenti al merito
della decisione, congruamente giustificata, mancando peraltro una
specifica indicazione della correlazione fra le motivazioni della decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione” [Cass.
pen., sez. II, 30.10.2008, n. 44912, Sozzo e, negli stessi termini, Cass.
pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv. 2401091
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr te al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 19.3.2013
L’imputato, MANTELLA Domenico Antonio ricorrendo per Cassazione
avverso il provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
1) ex art. 606 IA comma lett. B) cpp, l’erronea applicazione dell’art. 648
cp, perchè nel caso di specie non avrebbe conseguito alcun ingiusto
profitto dalla condotta ascritta, con conseguente carenza di uno degli
elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice.