Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29856 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29856 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LA SPEZIA
nei confronti di:
GIARRUSSO ANTONINO N. IL 14/07/1948
SOMMO VIGO FABIO N. IL 24/08/1968
DELFINO ANTONINO N. IL 28/06/1961
FERRARA ALESSANDRO N. IL 05/05/1962
avverso la sentenza n. 1214/2014 TRIBUNALE di LA SPEZIA, del
26/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott nma nto
che ha concluso per )i
444 ,z,,tum

SV,5″«.2

Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 20/05/2015

Uditoildifensor (Avv. Whol:AAAA

vdu

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di La Spezia, con sentenza del 26 ottobre 2013, ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giarrusso Antonino, Sommovigo

recidiva al Giarrusso e concessione delle attenuanti generiche a tutti gli imputati
in regime di equivalenza alle contestate aggravanti.
Le imputazioni ascritte riguardavano diversi episodi di bancarotta
fraudolenta per distrazione, documentale, impropria e societaria (articoli 216
comma 1 nn 1 e 2 e 223 comma 2 nn 1 e 2 L.Fall) aggravati dalle circostanze di
cui all’articolo 219 commi 1 e 2 nn. 1 e 2 (limitatamente al Giarrusso) L.Fall.,
relativamente alle società Promozione Industriale, Carbugi e Pro.Met s.r.l. (tutte
fallimento del 23 novembre 1998), AV Sistemi s.r.l. (fallimento 12 maggio 1999),
Pro.Gest s.r.I (fallimento 17 giugno 1999) e Arcotecnica s.r.l. (fallimento 27 luglio
1999).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia oquale si duole della violazione
di legge nascente dall’errata applicazione delle norme in tema di prescrizione,
con l’eccezione dei capi d’imputazione G e H.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso non è fondato.

2.

Il Giudice a quo ha, in primo luogo, correttamente affermato

l’applicabilità alle fattispecie ascritte della normativa novellata in tema di
prescrizione, in quanto più favorevole agli imputati e ha, di conseguenza,
proceduto alla concreta quantificazione della stessa.
Invero, dal chiaro dettato del secondo e terzo comma dell’articolo 157 del
Codice Penale così come novellato dalla Legge 5 dicembre 2005 n. 251 si evince
che:
a) per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla
pena stabilità per il reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto degli aumenti e delle diminuzioni derivanti dalla
circostanze né delle disposizioni in tema di loro concorso (articolo 69 cod.pen.);
1

Fabio, Delfino Antonino e Ferrara Alessandro previa esclusione della contestata

c) deve, viceversa, tenersi conto delle circostanze ad effetto speciale.
Applicando quanto dianzi esposto al caso sottoposto all’attenzione di
questa Corte si sarebbe, in teoria, dovuto:
a) tener conto della pena stabilità per i delitti ascritti (articoli 216 e 223 L.
Fall.) pari ad anni dieci;
b) non tener conto delle concesse attenuanti generiche e della loro
equivalenza alle contestate aggravanti;

dell’articolo 219 comma 1 L.Fall. (aumento della metà) con termine
prescrizionale di anni quindici (applicabile anche ai fatti di bancarotta impropria
v. Cass. Sez. V 16 luglio 2013 n. 38978);
d) tener conto dell’aumento di un quarto per gli atti interruttivi ai sensi
dell’articolo 161 cod.pen. con termine prescrizionale di anni diciotto e mesi nove
(v. la citata, Cass. Sez. V 18 febbraio 2009 n. 17190);
e) tener conto del periodo di sospensione dei termini per mesi due e
giorni quattro (dal 6 aprile 2011 al 10 giugno 2011) per legittimo impedimento.
Orbene tenuto conto che per i capi G e H dell’imputazione non era stata
contestata l’aggravante ad effetto speciale dell’articolo 219 comma 1 L. Fall. il
termine prescrizionale si è effettivamente compiuto dopo il decorso di anni dodici
e mesi sei (capo G 23 novembre 1998 e 17 giugno 1999 – 23 maggio 2011 e 17
dicembre 2011) a cui devono aggiungersi, senza alcuna influenza i mesi due e
giorni quattro di sospensione come dianzi espresso.
Analogo discorso deve essere fatto per tutti gli altri capi d’imputazione,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pubblico Ministero ricorrente, in quanto
dalla lettura della motivazione dell’impugnata sentenza (v. pagine XXIV e XXV) la
contestata circostanza ad effetto speciale di cui all’articolo 219 comma 1 L. Fall,
che avrebbe potuto portare all’allungamento del termine prescrizionale di cui
dianzi si è fatto cenno sub lettere c) e d), non è stata ritenuta esistente: “la
gravità ed entità degli addebiti, benchè certamente non irrilevante in relazione al
volume di affari delle società coinvolte, risulta in parte determinata sulla base di
accertamenti lacunosi e tali da non consentire di affermare la portata delle
accuse in termini sicuramente rapportabili, sul piano quantitativo, a quelli
oggetto dell’imputazione”.
In definitiva, il termine prescrizionale si è, del pari, consumato prima
della sentenza impugnata posto che i capi A, B, C, D, E, F, I, e L risultano
commessi il 23 novembre 1998 (prescrizione 12 anni e mesi 6 con termine al 23
maggio 2011), il capo M commesso il 12 maggio 1999 (con termine al 12
2

c) tener conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale quali quelle

novembre 2011), i capi N e O commessi il 29 luglio 1999 (con termine al 29
gennaio 2012) e il capo P commesso il 17 giugno 1999 (con termine al 17
dicembre 2011), anche in questo caso senza influenza alcuna dei mesi due e
giorni quattro di sospensione.
3. Alla luce di quanto fin qui esposto s’impone il rigetto del ricorso.

La Corte, rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso il 20 maggio 2015.

P.T.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA