Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29855 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29855 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BASIRICO’ ALBERTO N. IL 02/01/1969
avverso la sentenza n. 1195/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/05/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato quella
emessa dal Tribunale di Trapani, che aveva condannato Basiricò Alberto per

denunciato, falsamente, lo smarrimento della patente di guida (art. 483 cod.
pen.).

2.

Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per

Cassazione l’imputato per erronea applicazione della legge penale in quanto argomenta – le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non integrano il
reato contestato. In ogni caso, aggiunge, il falso sarebbe grossolano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per “stravolgimento del fatto”. Basiricò non è
imputato di aver dichiarato il falso alla polizia giudiziaria, allorché fu fermato su
strada, ma di aver presentato una denuncia ai carabinieri, cinque giorni dopo il
controllo su strada, in cui attestava di aver smarrito la patente nel giorno che
aveva preceduto il controllo. La giurisprudenza citata non ha, pertanto, alcuna
attinenza alla fattispecie, che è tranquillamente riconducibile alla falsità
ideologica del privato in atto pubblico, in quanto l’attestazione di ricezione
della denuncia è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale e riveste
efficacia probatoria, costituendo presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente (Cass., n.
7022 del 2/12/2010. Conforme, Cass., n. 9063 del 23/11/2012, con riferimento
al passaporto).
Il falso, poi, non è per niente grossolano, giacché lo stesso ricorrente attesta
che la polizia ha dovuto attivarsi per accertarlo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa
nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma a favore della Cassa
delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in
Euro 1.000.

2

guida senza patente e per falsità ideologica del privato in atto pubblico, per aver

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/5/2015

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