Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29854 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29854 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
ELZENGA WILLEM LODEWIJK, nato il 14/03/1975
avverso la sentenza del 04/07/2014 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore, avv. Eugenio Maria Zini, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso o la prescrizione.

FATTO e DIRITTO

1. Willem Lodewijk ELZENGA – condannato per insolvenza fraudolenta – a
mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
1.1.

VIOLAZIONE DEGLI ARTr.

120 c.p.-337

C.P.P.

essendo stata la querela

sottoscritta dal direttore dell’albergo Jolly Hotel s.p.a. e non dal rappresentante
legale della s.p.a.;
1.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

641

COD. PEN.

materiale che soggettivo del ritenuto reato.

per essere insussistente sia l’elemento

Data Udienza: 23/06/2016

2. Deve anzitutto rilevarsi che, nel caso in esame, il reato contestato
risulta essersi prescritto il 15/04/2015.
Per procedere all’applicazione dell’articolo 129, comma 1, c.p.p., peraltro,
occorre tener conto della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte
per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione (anche d’ufficio) solo il
ricorso idoneo a instaurare un nuovo grado di giudizio, vale a dire non affetto da
inammissibilità originaria (ex multis S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995
n.21, Cresci; S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno 2005 n.

Nel caso di specie, non si prospettano profili di inammissibilità per quanto
concerne le questioni di rito stricto sensu attinenti alla proposizione del ricorso.
In termini poi di valutazione della sussistenza o meno di manifesta
infondatezza come vizio diretto dei motivi che inibisce l’instaurazione effettiva di
un grado di giudizio ulteriore, dato atto della sufficienza anche di un solo motivo
che non sia manifestamente infondato perché invece tale instaurazione si
realizzi, è ictu ()culi constatabile l’assenza di manifesta infondatezza quantomeno
di una delle doglianze che compongono il ricorso.
Nel caso di specie, le doglianze dedotte (in specie quella sub 1.1.), lette
alla luce della motivazione addotta dalla Corte di merito, non sono
manifestamente infondate, sicchè, essendosi instaurato validamente il presente
grado giurisdizionale e assorbito ogni altro motivo, non emergendo dagli atti
elementi che possono giustificare l’applicazione dell’articolo 129, comma 2,
c.p.p., deve dichiarasi l’estinzione del reato per maturata prescrizione, con
conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.
ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione
Così deciso il 23/06/2016

23428, Bracale; Cass. sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca).

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