Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29852 del 23/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29852 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
FICARELLA SALVATORE, nato il 15/10/1956
avverso la sentenza del 31/10/2014 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;

FATTO e DIRITTO

1. Salvatore FICARELLA veniva tratto a giudizio per il reato di cui agli artt.
«Art.640 e 61 n.7 c.p. perché con artifici e raggiri simulando, in qualità di
commerciante di auto usate, di avere un grosso giro di affari in Sicilia e pagando
regolarmente le prime autovetture acquistate presso la Pompoli srl per
conquistare la fiducia del querelante, proponeva di acquistare autovetture di
maggiore cilindrata chiedendo una dilazione dei pagamenti e consegnando
assegni, postdatati già privi di copertura, induceva in errore Cristina Pompoli che
acconsentiva alla consegna immediata delle autovetture, procurandosi un profitto
ingiusto, consistito nell’acquisto di 26 autovetture per un valore complessivo di euro
275.000,00, con altrui danno. Con l’aggravante di avere cagionato alla persona

Data Udienza: 23/06/2016

offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. In Ferrara, maggio 2007»
Con sentenza del 31/10/2014, la Corte di Appello di Bologna – riqualificato il
fatto come truffa aggravata secondo l’originaria imputazione – riteneva Salvatore
FICARELLA colpevole del suddetto delitto confermando peraltro la pena inflittagli
dal primo giudice per il reato di insolvenza fraudolenta.
La Corte, dopo avere evidenziato gli elementi a carico dell’imputato così
concludeva: «Dunque, deve ritenersi provata una iniziale finalità ingannatoria e
truffaldina da parte del prevenuto che, oltre ad approfittare della fiducia già

accreditato, nell’estate del 2006, la possibilità di rivendere facilmente le
autovetture mostrando, artatamente, un immobile che avrebbe adibito ad
autosalone, ha prospettato di godere di fidi bancari, ha taciuto di essere già stato
più volte protestato nel 2006 e di essersi spogliato dei suoi beni, persino delle
bisarche, ha consegnato assegni postdatati già privi di provvista e per un valore
rilevante con il proposito di non adempierli nemmeno alle successive scadenze
pattuite (come il suo comportamento successivo ampiamente dimostra, non
avendo egli non solo non pagato le auto che era riuscito a vendere ma nemmeno
restituito quelle invece non cedute): ha dunque raggirato la parte lesa, che In
ragione degli artifici posti in essere dal Ficarella ha accettato di consegnargli
veicoli per un rilevante valore in cambio della corresponsione di assegni
postdatati, di cui poi non ha poi ottenuto il pagamento così come non ha
ottenuto la restituzione di nessuna delle autovetture cedute.

2. Contro la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore ha
proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 640 cod. pen. in
quanto «può dirsi che nella vicenda in esame non esiste alcuna messa in scena o
la dolosa e ingannevole omissione di circostanze essenziali per il consenso
dell’altro contraente. E’ vero che Salvatore Ficarella, gestiva una concessionaria
di automobili insieme alla moglie Scozzaro Rosalia che nel 2006 aveva
conquistato un fatturato di quasi seicentomila Euro (cfr relazione Guardia di
Finanza del 18 agosto 2008) E’ vero che Salvatore Ficarella e la moglie stavano
realizzando un immobile da destinare ad autosalone ed è vero che informarono
Pompoli e Ghirardelli di questa opera, come di un work in progress e lo
mostrarono così come esso era nell’estate del 2006. E’ vero che Salvatore
Ficarella era titolare di un conto corrente affidato presso Banca Antonveneta sul
quale fluiva un elevato volume di affari, che nel semestre Gennaio Giugno 2007
era pari ai trecentomila Euro, la quale cosa comprova che egli non era
protestato. Ed ancora, è vero che Salvatore Ficarella (alla data dell’accertamento
della G.d.F. dell’agosto 2008) non si è affatto spogliato dei suoi beni e risulta
proprietario di autocarri speciali, rimorchi fabbricati e terreni. E’ vero infine che i
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ottenuta dalla parte lesa in virtù dei precedenti acquisti, si è come si è detto

sette assegni post datati consegnati a maggio 2007 furono emessi su accordo
delle parti e l’inadempimento è stato determinato dalla iniziativa unilaterale di
Pompoli che, senza preavviso e modificando le date originariamente indicate, li
ha posti tutti all’incasso in una unica soluzione, determinando il tracollo
finanziario di Salvatore Ficarel la e rendendo di fatto, impossibile, un
inadempimento. La vicenda ha dunque una connotazione puramente civilistica».

3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto, la suddetta doglianza

pretese carenze motivazionali in ordine alla ricostruzione del fatto per cui è
processo.
Questa Corte osserva che si tratta di questioni che hanno costituito oggetto
di dibattito processuale in entrambi i gradi del giudizio di merito, alle quali la
Corte territoriale ha dato una congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di
natura fattuale e logica, disattendendo, quindi, la tesi difensiva riproposta in
modo tralaticio e surrettizio nuovamente in questa sede di legittimità. Pertanto,
non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o
contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo
incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero
merito, va dichiarata inammissibile: corretta è anche, alla stregua della suddetta
ricostruzione fattuale, la qualificazione giuridica del fatto.
Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
1.500,00.
La declaratoria di inammissibilità preclude la rilevabilità della prescrizione in
applicazione del principio di diritto secondo il quale «l’inammissibilità del ricorso
per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il
formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità
di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen.»: ex plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 – Cass. 4/10/2007,
Impero; Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. un., 28
febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; SSUU, 12602/2016, Ricci;

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA

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attiene, sostanzialmente, al merito della vicenda processuale essendo relativa a

Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.500,00
in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23/06/2016

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