Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29848 del 16/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29848 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte di Appello di Salerno
Nei confronti di:
Leporini Daniele, nato a Battipaglia, il 20/07/1981;
Leporini Stefano, nato a Montecorvino Rovella, il 26/08/1976;
Leporini Rosario, nato a Montecorvino Rovella, 1’11/05/1980
avverso la sentenza n. 914/2014 della Corte d’appello di Salerno, sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito per gli imputati Leporini Daniele e Leporini Rosario, l’avv. Giovanni
Gioia del foro di Salerno, in sostituzione dell’avv. Píerro Stefania, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 17/03/2015, la Corte di appello di Salerno, in

1

Data Udienza: 16/06/2016

riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale Sezione distaccata
Montecorvino Rovella, in data 2/5/2013, assolveva tutti gli imputati per non
aver commesso il fatto relativamente al reato di concorso in ricettazione.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso il RG., sollevando un unico

motivo di gravame con il quale deduce inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), c.p.p.: violazione

Al riguardo si duole che dalla istruttoria dibattimentale di primo grado
sarebbe emersa con certezza la prova della responsabilità degli imputati,
essendo nella loro disponibilità l’autovettura, non essendo rilevante la
restituzione della stessa all’avente diritto e sussistendo l’elemento
psicologico poiché gli imputati avevano la consapevolezza della provenienza
illecita della res.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità.

2.

Le censure sollevate dal PG ricorrente in punto di accertamento della

responsabilità postulano, al di là dei vizi formalmente denunciati, una
rivalutazione di merito di risultanze processuali già esaurientemente e
coerentemente esaminate dalla sentenza impugnata e risultano destituite di
fondamento.

3.

La Corte d’appello ha reputato che la circostanza che l’autovettura

provento di furto sia stata rinvenuta all’interno di un’area chiusa e
retrostante l’abitazione degli attuali imputati sia insufficiente ad attribuire la
responsabilità del possesso del mezzo a tutti e a ciascuno degli attuali
imputati, osservando che l’abitazione della famiglia Leporini all’epoca era
composta da 15/16 persone. Poiché la responsabilità penale è personale
(art. 27 Cost.) e non collettiva, in assenza di elementi individualizzanti che non emergono nel ricorso del PG – non può essere messa in dubbio la
correttezza della decisione assunta dalla Corte territoriale.

2

dell’art. 648 c.p. ed art. 192 c.p.p. per erronea valutazione della prova.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, il 5 aprile 2016

Il Pres

t

Il Consigliere estensore

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