Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29847 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 29847 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL GAUDIO FRANCESCO N. IL 21/08/1971
avverso la sentenza n. 6232/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 30/04/2015

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr.ssa Di Nardo Marilia, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano, decidendo a seguito di rinvio disposto da questa

responsabile di plurime violazioni dell’art. 9, commi 1 e 2 della L. 1423/56 e,
ravvisata l’identità di disegno criminoso con altro reato — di identica natura giudicato con sentenza della Corte d’appello di Milano de111/6/2006, irrevocabile
l’11/4/2007, ha aumentato di mesi due di reclusione – ridotta a mesi uno e giorni
dieci per la scelta del rito – la pena irrogata per quest’ultima violazione.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto nuovamente ricorso per Cassazione,
nell’interesse dell’imputato, l’avv. Corrado Limentani per vizio di motivazione.
Lamenta che l’aumento sia stato disposto nella consistente misura sopra indicata
senza alcuna motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Come questa Corte ha avuto modo
di precisare, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non
sussiste l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati
satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della
pena-base (Cass., n. 4707 del 21/11/2014; Cass., n. 49007 del 16/9/2014).
Peraltro, nella specie la Corte d’appello ha congruamente

e adeguatamente

motivato l’aumento disposto per il reato satellite, facendo riferimento ai criteri di
cui all’art. 133 cod. pen.; tale riferimento soddisfa ampiamente l’obbligo
motivazionale allorché, come nella specie, l’aumento sia contenuto in misura
estremamente modesta (appena due mesi di reclusione, a fronte di un massimo
di pena di mesi dodici) e, comunque, sotto il minimo edittale.
Consegue a tanto la inammissibilità del ricorso nonché, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle
doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in C 1.000.

2

Corte, con sentenza del 28/1/2015 ha ritenuto Del Gaudio Francesco

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/4/2015.

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