Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29847 del 16/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29847 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania,
Del Giudice Destito Deborah, nata a Vibo Valentia il 19/11/1983,
nei confronti di
Carrera Marco, nato a Caltagirone, il 16/12/1974,
avverso la sentenza n. 816/2015 della Corte d’appello di Catania, sezione
terza penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito per la parte civile Del Giudice Destito Deborah, l’avv. Giorgio Sacco
del foro di Roma, in qualità di sostituto processuale dell’avv. Filippo Lo
Faro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Luca Cultrera che ha concluso per il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 16/06/2016

1.

Con sentenza in data 20/11/2015, la Corte di appello di Catania, in

riforma della sentenza del Got presso il Tribunale di Caltagirone, in data
13/10/2014, assolveva Carrera Marco per non aver commesso il fatto
relativamente ai reati di ricettazione e truffa.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G., sollevando i seguenti

1) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 213 ss., 361 c.p.p.
Al riguardo si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto inutilizzabile il
riconoscimento fotografico effettuato dalla addetta alle vendite della
tabaccheria. Deduce che tale riconoscimento era stato effettuato
sicuramente tra fotografie di persone completamente diverse dall’imputato
ma, prima di questo, c’era stata una descrizione molto particolareggiata
dell’imputato da parte dell’addetta alle vendite. In particolare si trattava di
un’individuazione fotografica e quindi la certezza della prova non doveva
discendere dal riconoscimento come strumento probatorio, ma deve essere
ricavata dalla attendibilità della deposizione di chi si ritiene certo
dell’individuazione.
2) travisamento delle prove e vizio di motivazione.
Al riguardo si duole che la Corte d’Appello non abbia preso in
considerazione i precedenti dell’imputato che riguardavano vicende quasi
del tutto sovrapponibili a quella in oggetto.
3.

Avverso la medesima sentenza propone ricorso, ai soli fini della

responsabilità civile, a mezzo del suo difensore di fiducia, Del Giudice
Destito Debora, sollevando i medesimi motivi di gravame del P.G.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Entrambi i ricorsi sono infondati.

2.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso relativo al

riconoscimento fotografico effettuato dalla teste Del Giudice Destito Savina,
le censure dei ricorrenti non colgono il segno. La Corte d’appello non ha
dichiarato l’inutilizzabilità dell’individuazione fotografica, bensì ha ritenuto

2

motivi di gravame:

l’insufficienza della stessa, quale unico elemento probante la commissione
del fatto ad opera dell’imputato e ciò sulla base delle modalità attraverso le
quali si è pervenuti alla formazione della prova.
In particolare la Corte ha osservato che l’album fotografico sottoposto alla
teste constava di 5 fotografie, di cui due ritraenti l’imputato e gli altri tre
raffiguranti soggetti in alcun modo simili al medesimo o, comunque
rispondenti alla descrizione della persona chiamata all’individuazione, atteso

di età ben più avanzata.
In punto di diritto non v’è dubbio che l’individuazione fotografica costituisca
una prova atipica che può essere legittimamente utilizzata per accertare la
responsabilità del soggetto sottoposto ad indagine, però come tutte le prove
deve essere sottoposta alla valutazione di merito del giudice circa la sua
idoneità a dare certezza del fatto in essa rappresentato.
Nel caso di specie, correttamente la Corte ha ritenuto insufficiente il valore
probatorio dell’individuazione fotografica effettuata dalla teste, reputando
che essendo state sottoposte alla teste due fotografie dello stesso imputato
assieme a 3 fotografie di soggetti con caratteristiche differenti, queste
modalità abbiano affievolito la genuinità del riconoscimento.
2.

Per quanto riguarda il secondo motivo, le censure dei ricorrenti sono

manifestamente infondate in quanto dai precedenti penali dell’imputato, già
condannato per vicende truffaldine simili a quella per cui è causa, non
possono certo trarsi elementi di prova.
3.

Il rigetto del ricorso della parte civile comporta la condanna della

stessa al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna la parte civile Del Giudice Destito Deborah al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 16 giugno 2016

Il Consigliere estensore

Il Presi

che una foto raffigurava un uomo privo di capigliatura e le altre due soggetti

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