Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29845 del 16/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29845 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Prospero Enrico, nato a Campobasso, il 13/11/1988
avverso la sentenza n. 286/2012 della Corte d’appello di Campobasso,
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Mavainistero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 22/01/2015, la Corte di appello di Campobasso,

in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Campobasso,
in data 07/12/2011, riduceva la pena inflitta a Prospero Enrico in anni 2
mesi 2 di reclusione ed €. 800,00 di multa, previa qualificazione come
ricettazione dei fatti originariamente contestati al capo A ex art. 648 bis cod.
pen.

1

Data Udienza: 16/06/2016

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale
deduce violazione dell’art. 606, lettera e), c.p.p. per mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
2.1

In particolare, la sentenza di appello riconosceva l’imputato come

responsabile di due episodi di ricettazione, uno riferito al ciclomotore e

prevenuto avrebbe ben potuto ricevere il motociclo già riverniciato e con
apposta la targa falsificata. Detto ciò, la Corte avrebbe dovuto individuare
un unico episodio di ricettazione perché, in caso contrario, si rischierebbe di
ravvisare tanti episodi di ricettazione quante sono le parti di un motociclo.
2.2

Deduceva, inoltre, un vizio di motivazione riguardo alla mancata

sussumibilità della vicenda in questione nella ipotesi più lieve prevista dal
secondo comma dell’art. 648 c.p. e si doleva del diniego delle attenuanti
generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

2.

E’ fondata la censura in punto di continuazione fra il reato di cui al

capo A), relativo al possesso di un ciclomotore di origine furtiva ed il reato
di cui al capo B), relativo al possesso del targhino di origine furtiva apposto
sullo stesso ciclomotore. Nella fattispecie la Corte d’appello ha derubricato
in ricettazione il reato sub A), osservando che: <>.

Tali conclusioni sono coerenti con la

giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricettazione, ha sempre
affermato che il valore del bene è un elemento concorrente solo in via
sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare
tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve
sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve
consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della
sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 cod. pen., che
consentono di configurare l’attenuante “de qua”, e che va, al contrario,
esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente
obbiettivo (quale l’entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della
capacità a delinquere dell’agente (ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n.
51818 del 06/12/2013 Ud. (dep. 30/12/2013) Rv. 258118).
5.

Sotto il secondo profilo va rilevato che la mancata concessione delle

circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da
manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez.
6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio
affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati
tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone,
Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

3

punto di diniego delle circostanze attenuanti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitamento alla ritenuta
continuazione fra i reati di cui ai capi A) e B) dell’imputazione ed elimina
l’aumento per continuazione di mesi due di reclusione ed €.200,00 di multa
determinato per il capo B), ridetermina la pena in anni due di reclusione ed
€.600,00 di multa.

Così deciso, il 16 giugno 2016

Il Consigliere estensore

Il Preside

Rigetta nel resto il ricorso.

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