Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29843 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29843 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SACCARO SIMONE N. IL 29/07/1970
avverso la sentenza n. 5949/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
16/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ito–P 52 (/.4/C) WiC
che ha concluso per i- e (1-i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 08/06/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 16.6.2015 la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del
Tribunale di Arezzo che il 3.7.2014, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato
SACCARO Simone per concorso in rapina aggravata.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

procedura penale dell’accertamento, ritenuto irripetibile, sulle impronte papillari
rilevate sul casco utilizzato dai rapinatori con conseguente inutilizzabilità patologica
della prova;
2.

vizio della motivazione per travisamento in ordine all’esistenza di 16 punti di
coincidenza tra l’impronta dell’imputato e i frammenti papillari rinvenuti;

3.

vizio di motivazione per travisamento in ordine all’identità tra le scarpe sequestrate
all’imputato e quelle indossate da uno dei rapinatori;

4.

vizio della motivazione per travisamento in ordine all’identità tra il casco ritrovato
nella via adiacente la farmacia e quello utilizzato da uno dei rapinatori;

5.

vizio della motivazione per travisamento in ordine alle identità fisica tra il rapinatore
e l’imputato

Il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la nullità, per violazione del diritto di
difesa, della operazione di P.G. consistente nell’attività di prelevamento delle impronte
papillari (lasciate sul casco rinvenuto in prossimità della farmacia) è manifestamente
infondato. Come già affermato da questa Corte l’attività di individuazione
e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non
ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all’art. 354, comma 2,
cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli
artt. 359 e 360 cod. proc. pen., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su
base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate
garanzie difensive (Cass n. 5779/1998 Rv. 213311; n. 11866del 2000 Rv. 218642; N.
27311/2003 Rv. 22512)
Così come la comparazione delle impronte digitali prelevate con quelle già in possesso della
polizia giudiziaria si risolve in un mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell’art. 354
cod. proc. pen., che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall’art. 360 stesso
codice (Cass. N. 5779 del 1999 Rv. 213311, N. 23319 del 2004 Rv. 228864, N. 28848 del
2009 Rv. 24429, n. 16959 del 2010 Rv. 246872)
1

1. violazione di legge per mancato avviso all’imputato ex articolo 360 codice di

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo l’insegnamento assolutamente costante di questa Corte, la verifica dattiloscopica è
dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma, purché
venga individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali ( Cass. N. 8175 del
1983 Rv. 160590, N. 10567 del 1985 Rv. 171038, N. 23341 del 2005 Rv. 232213, N. 18682
del 2008 Rv. 240192, N. 12792 del 2010 Rv. 246901;. N. 44561 del 2014 Rv. 260861) Nel
caso di specie la Relazione Tecnica richiamata in sentenza ha individuato la presenza di oltre

casco e quelle del prevenuto,circostanza non disattesa neppure dal ricorrente che si è
limitato a sollevare questione sulla presenza in atti della sola relazione tecnica che afferma
la compatibilità e non di tutte le indagine dattiloscopiche senza considerare che il processo è
stato celebrato nelle forme del rito abbreviato e quindi allo stato degli atti a seguito di
richiesta dell’imputato.
Con riguardo ai restanti motivi deve rilevarsi che la motivazione contenuta nella sentenza
impugnata possiede, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono
riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo i giudici di merito analiticamente spiegato
come la persona che ha rubato il motorino, individuata nell’attuale imputato non solo a
seguito della visione delle immagini videoriprese del furto, ma anche per ammissione dello
stesso imputato, indossava le stesse scarpe calzate da uno dei due rapinatore e come il
casco, sul quale sono state rinvenute le impronte del SACCARO, rinvenuto in prossimità
della farmacia rapinata.
A fronte di tali argomenti il ricorrente lungi dal proporre un “travisamento delle prove”, vale
a dire una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il
contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera
motivazione, ha presentato il ricorso per sostenere una ipotesi di “travisamento dei fatti”
oggetto di analisi, sollecitando un’inammissibile rivalutazione del materiale d’indagine.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 8.6.2016

16 punti caratteristici uguali per forma, direzione e posizione fra le impronte rinvenute sul

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