Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29842 del 08/06/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 29842 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

FACINELLI Pierluigi nato a Cles il 23/07/1960
BRIDA Alberta nata a Cles il 20/11/1965

avverso la sentenza emessa in data 13/01/2016 della Corte di Appello di Trento
PARTE CIVILE: Falcinelli Giovanna
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo per Facinelli Pierluigi l’annullamento
senza rinvio e trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Trento per la notifica
dell’estratto contumaciale; per Brida Alberta il rigetto del ricorso.
sentito il difensore della parte civile, Nicola Pisani del foro di Roma, che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, della richiesta di
sospensione della provvisoria esecuzione delle statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13/01/2016 la Corte di Appello di Trento dichiarava
l’inammissibilità dell’appello proposto da Pierluigi Facinelli e Alberta Brida
avverso la decisione del Tribunale di Trento in composizione monocratica con la
quale entrambi erano stati condannati alla pena di due anni, sei mesi di
reclusione ed C 300,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della
costituita parte civile (liquidato in C 1.290.000) in quanto responsabili, in

Data Udienza: 08/06/2016

concorso tra loro, del reato di circonvenzione di persona incapace; la corte
ordinava altresì l’esecuzione della sentenza impugnata.
Il giudice di appello rilevava la tardività dell’impugnazione, in quanto proposta
oltre il termine di legge dalla scadenza dei novanta giorni indicati in dispositivo
per il deposito della motivazione, disattendo l’eccezione della difesa secondo cui
il termine per impugnare non era ancora decorso perché non notificato l’estratto
contumaciale ai propri assistiti, dichiarati contumaci all’udienza del 07/05/2014.

Facinelli tramite i comuni difensori di fiducia eccependo la violazione di legge e,
in particolare, dell’art. 15 bis, comma 2 della legge 67/2014 nonché dell’art. 585
comma 2 lett. d) cod. proc. pen. nella versione previgente all’entrata in vigore
della legge 67/2014 e dell’art. 585 comma 3 cod. proc. pen.
Hanno sostenuto a riguardo che gli imputati dovevano considerarsi a tutti gli
effetti contumaci, con conseguente decorrenza del termine per impugnare solo a
seguito della notifica dell’estratto contumaciale, e che non poteva applicarsi alla
fattispecie la nuova normativa sull’assenza di cui all’art. 420 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, benchè basati sulle stesse argomentazioni e proposti con un unico
atto, devono essere esaminati separatamente, attesa la diversità della posizione
processuale della Brida e del Facinelli.
Trattasi di verificare infatti se, come sostenuto dai ricorrenti ed escluso invece
dalla corte di appello, sia applicabile al caso di specie l’art. 585, comma 2 lett. d)
cod. proc. pen. norma che – prima della modifica di cui all’art. 11 comma 1 della
I. 28 aprile 2014 n. 67 – stabiliva che i termini per impugnare decorrono dal
giorno in cui è stata eseguita la notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto
del provvedimento per l’imputato contumace.
2.

La norma non si applica senz’altro nei confronti della Brida, la quale,

dichiarata contumace all’udienza del 07/05/2014, ha in seguito presenziato
all’udienza del 17/02/2015, con conseguente espressa dichiarazione di revoca
della contumacia, secondo quanto risulta dal relativo verbale di udienza.
La costante e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti
evidenziato a riguardo che la comparizione in giudizio dell’imputato già dichiarato
contumace determina il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo
alla relativa declaratoria, sicché la contumacia viene a cessare – e ciò addirittura
indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca – con
la conseguenza che, in tal caso, il termine per proporre appello avverso la

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2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Brida ed il

sentenza di primo grado depositata nel pieno rispetto dei termini di cui all’art.
544 cod. proc. pen., decorre dalla scadenza del relativo termine di deposito della
motivazione ex art. 585 comma secondo cod. proc. pen. (ex multis Cass. sez. 5
sent. n. 1784 del 26/10/2011 – dep. 17/01/2012 – Rv. 251712).
Poiché la motivazione della sentenza di primo grado è stata depositata nel
termine di novanta giorni indicato nel dispositivo del 18/03/2015 ai sensi dell’art.
544, comma 3 cod. proc. pen. – termine che scadeva il 16/06/2015 –

ex art. 585, comma 1 lett. c) ossia entro il 31/07/2015, con la conseguenza che
l’appello della Brida proposto 1’1/09/2015 con un giorno di ritardo (tenuto conto
del periodo di sospensione dei termini processuali) è stato a ragione dichiarato
inammissibile.
Venendo meno lo status di contumacia, non competeva infatti all’imputata
alcuna notifica della sentenza a prescindere dalla questione relativa
all’applicabilità della nuova normativa sull’assenza dell’imputato.
Per le suesposte ragioni il ricorso, manifestamente infondato, va dichiarato
inammissibile.
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di
sanzione pecuniaria.
La ricorrente è altresì condannata al pagamento delle ulteriori spese processuali
sostenute in questo grado dalla parte civile, nella misura liquidata in dispositivo.
3. Diversa la situazione del Facinelli, che, dichiarato contumace, non ha mai
partecipato al giudizio di primo grado.
Secondo il ragionamento della corte territoriale la situazione processuale
dell’imputato ha subito un mutamento a seguito dell’introduzione dell’art.420 bis
cod. proc. pen. applicabile alla fattispecie non essendo stata ancora pronunciata
sentenza: lo stato di “assenza”, così qualificato, avrebbe determinato l’inefficacia
della precedente dichiarazione di contumacia e l’inapplicabilità della relativa
disciplina (in particolare, quella sul diritto alla notifica dell’estratto contumaciale).
Non ha considerato tuttavia la corte d’appello che a norma dell’art. 15 bis
comma 1 della I. 28.04.2014 n.67, inserito dalla I. 11 agosto 2014 n.118 – con
decorrenza dal 22 agosto 2014 – le disposizioni di cui al capo relativo alla
modifica della disciplina della contumacia – si applicano ai procedimenti in corso

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l’impugnazione doveva essere proposta entro i quarantacinque giorni successivi

alla data di entrata in vigore della legge, a condizione che non sia stato
pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
Tuttavia, in deroga a quanto previsto dal comma 1, l’art.15 bis stabilisce che “le
disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è
stato emesso il decreto di irreperibilità”.

vero che il processo di primo grado era in corso alla data di entrata in vigore
della I. 67/2014 e non era stato pronunciato ancora il dispositivo di sentenza,
l’imputato a tale data era stato dichiarato contumace e non era stato emesso nei
suoi confronti un decreto d’irreperibilità (cfr. Cass. sez. F sent. n. 37576 del
20/08/2015 – dep. 16/09/2015 – Rv. 264770 che ha precisato che “in tema di
sospensione del processo per assenza dell’imputato, le disposizioni introdotte
dalla L. 28 aprile 2014, n.67, non si applicano – ai sensi della normativa
transitoria di cui all’art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto
2014, n. 118 – ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della
legge n.67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, nè a quelli ancora
pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell’imputato dichiarato contumace,
non era stato emesso il decreto di irreperibilità”).
Ricorreva pertanto la deroga contemplata dalla norma, con conseguente
applicazione al procedimento in oggetto della disciplina sulla contumacia e,
quindi, (anche) degli art. 548 comma 3 e 585 comma 2 lett. d) cod. proc. pen.
nella loro originaria formulazione.
Il termine per impugnare la sentenza di primo grado decorre pertanto dalla
notifica (mai effettuata) dell’estratto contumaciale e non era certamente decorso
alla data dell’01/09/2015 di deposito dell’atto di appello.
L’errore di diritto relativo alla norma processuale determina l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata con riferimento al Facinelli, con trasmissione
degli atti al Tribunale di Trento perché provveda alla notifica a costui dell’estratto
contumaciale.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Facinelli Pierluigi ed
ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per la notifica dell’estratto
contumaciale della sentenza di primo grado allo stesso ricorrente.

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Tale ultima disposizione doveva essere applicata al caso in esame, in quanto se è

Dichiara inammissibile il ricorso di Brida Alberta che condanna al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende
nonchè alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile
Falcinelli Giovanna che liquida nella misura di € 3.800,00 oltre spese generali
nella misura del 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Roma il giorno 8 giugno 2016

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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