Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29840 del 24/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29840 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BASILE NICOLA N. IL 09/05/1947
avverso la sentenza n. 468/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
10/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per o_
AZ6

Udito, per la parte civile, l’Avv 5_ Lir .
cp„A
Udii difensoreAvv. -1) :_e_ kr-S-Z>

,Lat
ao

Data Udienza: 24/04/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 10/04/2014 la Corte d’appello di Potenza ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Nicola Basile in ordine al reato di cui agli artt.
48 e 479, cod. pen., in relazione all’art. 476, comma secondo, cod. pen.,
confermando le statuizioni civili della decisione di primo grado.
Al Basile è contestato di avere dichiarato, in occasione della redazione di un atto
notarile del 15/03/2000, di agire nella qualità di procuratore generale del
fratello, Francesco Basile – il quale, invece, il precedente 27/01/2000, gli aveva

l’atto di compravendita, attestando falsamente fatti dei quali l’atto fidefacente
era destinato a provare la verità.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali ed erronea applicazione
degli artt. 129, comma secondo, 157, 483, cod. pen., rilevando che, a tacer della
contestata sussistenza del contratto concluso dal falsus procurator, il fatto non
poteva essere inquadrato né nella fattispecie contestata, né in quella di cui
all’art. 483 cod. pen., dal momento che l’atto pubblico di compravendita non è
destinato ad attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle
proprie qualità personali.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali ed erronea
applicazione degli artt. 157, 160, 483, 495, 479, in relazione all’art. 476, comma
secondo, cod. pen., 129, comma 2, cod. proc. pen., sottolineando che, a
differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la questione della
qualificazione giuridica del fatto non è irrilevante, dal momento che si correla alla
determinazione del termine di prescrizione, che, nella specie, sarebbe decorso, in
caso di ritenuta applicabilità dell’art. 483 o dell’art. 495 cod. pen. Aggiunge il
ricorrente che l’estinzione del reato sarebbe anzi, in tal modo opinando,
avvenuta prima del decreto di fissazione dell’udienza preliminare del
07/09/2007.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione degli
artt. 578 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 129 e 531 del codice di rito,
rilevando che, in conseguenza dell’intervenuta prescrizione in data anteriore alla
fissazione dell’udienza preliminare, il giudice d’appello avrebbe dovuto revocare
le statuizioni civili.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso, è fondato, giacché, secondo il condiviso
orientamento espresso da questa Corte, non integra il reato di falsità ideologica
commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta del
1

revocato la procura -, in tal modo inducendo in errore il notaio, che aveva rogato

privato che – in sede di atto di compravendita – dichiari falsamente al notaio
rogante la sussistenza della procura, in realtà revocata, a contrattare in nome e
per conto del fratello la cessione di quote nonché la vendita di proprietà
immobiliari ad altra società, in quanto detto atto non ha la funzione di attestare
la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali.
(Sez. 5, n. 28529 del 17/06/2010, Pirro, Rv. 247906).
Tale conclusione impone, altresì, di ritenere insussistente la fattispecie
contestata di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., in relazione all’art. 476 dello

fidefacente della dichiarazione.
La condotta contestata va, in realtà, ricondotta nell’alveo dell’art. 495 cod. pen.
La giurisprudenza di questa Corte ha, ad es., ritenuto configurabile tale ipotesi di
reato nella condotta di chi, in sede di formazione di un atto pubblico di
compravendita immobiliare, attesti falsamente al notaio rogante di essere
coniugato in regime di separazione dei beni, nulla rilevando, sotto il profilo
psicologico, l’eventuale errore dell’agente circa la disciplina civilistica di
riferimento, trattandosi di errore di diritto da considerare incidente su di un
elemento normativo della fattispecie penale (Sez. 5, n. 24699 del 23/03/2004,
Olivan, Rv. 229549).
La soluzione riposa sulla considerazione che la tutela penale della fede pubblica
deve intendersi estesa, oltre che ai connotati della persona che valgono in ogni
caso ad integrare la sua identità od il suo stato, anche ad ogni altro attributo cui
una particolare norma riconnetta effetti giuridici.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni è fondato anche il secondo motivo di
ricorso, dal momento che, risalendo il fatto al marzo 2000 e dovendo, pertanto,
considerarsi il regime sanzionatorio previgente alla modifica dell’art. 495 cod.
pen., apportata con il d.l. n. 92 del 2008, conv. dalla I. n. 125 del 2008, occorre
assumere come parametro di riferimento la pena della reclusione sino a tre anni.
Ora, sia che si applichi la disciplina in tema di prescrizione previgente alle
modifiche introdotte dalla I. n. 251 del 2005, sia che si faccia riferimento alla
normativa novellata (e il confronto è doveroso, in quanto la sentenza di primo
grado del 05/02/2013 è successiva all’entrata in vigore della cit. I. n. 251), il
termine di prescrizione è di sette anni e mezzo e comporta la conseguenza che il
reato si era estinto certamente prima della decisione di primo grado.
3. In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, va accolto
anche il terzo motivo di impugnazione, giacché il giudice di appello, laddove, nel
pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la
causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve
contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute (di recente, v.
2

stesso codice, dal momento che, anche a tali fini, assume rilievo la funzione

Sez. 3, n. 15245 del 10/03/2015, C, Rv. 263018, sulla scia dell’insegnamento di
Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211191).
In conseguenza, vanno annullate la sentenza impugnata e quella di primo grado,
senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione, con revoca delle
statuizioni civili.

P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi dell’art. 495 cod. pen., annulla la sentenza impugnata
e quella di primo grado senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 24/04/2015

Il Componente estensore

Il Presidente

Revoca le statuizioni civili.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA